Lexipedia

AS 2007 2971

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)

Modifica del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20061, decreta:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 2 Composizione dell’esercito L’esercito consta dell’esercito attivo e della riserva. Nel suo insieme adempie il mandato assegnatogli dalla Costituzione federale3 e dalla legge militare del 3 feb- braio 19954.

Art. 6 cpv. 1 lett. a, c, d, e, h, nonché cpv. 3 e 4

1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:

a. Stato maggiore del capo dell’esercito, Stato maggiore di pianificazione del- l’esercito, Stato maggiore di condotta dell’esercito e frazioni dello stato maggiore dell’esercito; c. organizzazioni d’istruzione dell’esercito: formazioni d’addestramento, scuo- le, corsi di formazione, corsi, centri di competenza; d. Stato maggiore delle Forze terrestri; e. Stato maggiore delle Forze aeree; h. brigate:

1. due brigate blindate,

2. due brigate di fanteria,

3. due brigate di fanteria di montagna,

4. una brigata di fanteria della riserva,

2006-0697 2971

Organizzazione dell’esercito RU 2007

5. una brigata di fanteria di montagna della riserva,

6. una brigata logistica,

7. una brigata d’aiuto alla condotta.

3 Le brigate delle Forze terrestri sono istruite in collaborazione con il comando del- l’istruzione superiore dei quadri dell’esercito. Nel servizio d’istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali. 4 Ai fini della prontezza d’impiego e nell’impiego medesimo, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, allo Stato maggiore delle Forze terrestri, agli stati maggiori delle regioni territoriali, alle brigate, al comando della Sicurezza militare o al comando dell’impiego delle Forze aeree.

Art. 7 cpv. 2 lett. c n. 5 Abrogato

Art. 13 Disposizioni di attuazione Il Consiglio federale emana le disposizioni di attuazione della presente ordinanza ed è incaricato dell’esecuzione.

Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 22 giugno 2007 Dopo l’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente ordinanza, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare: a. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell’esercito; b. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

2972