AS 2007 2973
Legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta
Legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta
del 20 dicembre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 13 febbraio 20061; visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 20062, decreta:
I Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta
1bis Se nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.
Art. 180 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 177. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 177.
1 L’avvio di un procedimento penale per sottrazione d’imposta è comunicato per
scritto all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collabo- rare al procedimento. 1bis I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 130
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Modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale RU 2007 per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta. LF
cpv. 2) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 132 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 53 cpv. 4
4 Se nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o
escluso a priori al momento dell’avvio della procedura di ricupero d’imposta, il con- tribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.
Art. 57 cpv. 4 4 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3.
Art. 57a Avvio di un procedimento penale per sottrazione d’imposta
1 L’avvio di un procedimento penale per sottrazione d’imposta è comunicato per
scritto all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collabo- rare al procedimento. 2 I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Art. 72g Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 dicembre 2006 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53 capover- so 4, 57 capoverso 4 e 57a entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 20 dicembre 2006.
2 Trascorso tale termine, gli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a sono
direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.
4 RS 642.14
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006 Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist La segretaria: Elisabeth Barben Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2007 5
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