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AS 2007 3353

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

del 6 giugno 2007

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 949a capoverso 3 del Codice civile1 (CC); visto l’articolo 111q capoverso 3 del regolamento del 22 febbraio 19102 per il registro fondiario (RRF); visto l’articolo 6bis dell’ordinanza del 18 novembre 19923 concernente la misurazione ufficiale (OMU); visto l’articolo 4 lettera c dell’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19944 sulla misurazione ufficiale (OTEMU), ordinano:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. il modello di dati per il registro fondiario; b. il modello di dati per lo scambio di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale; c. l’identificazione federale dei fondi.

Sezione 2: Competenze

Art. 2 DFGP

1 Il DFGP definisce per il registro fondiario:

a. il modello di dati eGRISMD (all. 1); b. i dati da tenere in eGRISMD e le esigenze che questi devono soddisfare, in particolare per quanto concerne la loro esattezza e affidabilità;

RS 211.432.11

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c. il linguaggio di descrizione dei dati; d. l’interfaccia del registro fondiario (ISRF).

Art. 3 DFGP e DDPS 1 Per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, il DFGP e il DDPS definiscono: a. il modello di dati per l’interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (all. 2); b. il linguaggio di descrizione dei dati; c. l’interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (IMURF).

2 Il DFGP e il DDPS definiscono l’identificazione federale dei fondi E-GRID.

Art. 4 Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF)

1 L’UFRF è incaricato di diffondere il modello di dati eGRISMD e l’interfaccia

ISRF nonché la relativa documentazione.

2 Esso garantisce l’aggiornamento del modello di dati eGRISMD, con la partecipa-

zione dei Cantoni. 3 Esso determina la data dell’entrata in vigore di ogni nuova versione di eGRISMD.

Art. 5 UFRF e Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M)

1 L’UFRF e la D+M sono incaricati di diffondere il modello di dati IMURF e

l’interfaccia IMURF nonché la relativa documentazione. 2 Essi garantiscono lo sviluppo ’ del modello di dati IMURF, con la partecipazione dei Cantoni. 3 Essi determinano la data dell’entrata in vigore di ogni nuova versione del modello di dati IMURF. 4 Essi mettono a disposizione dei Cantoni le informazioni necessarie all’attribuzione dell’E-GRID, in particolare i metodi per il suo allestimento e la sua distribuzione.

Art. 6 Cantoni

1 I Cantoni provvedono all’integrazione del modello di dati eGRISMD nella sua

ultima versione nel registro fondiario.

2 Essi garantiscono il trasferimento dei dati via ISRF.

3 Essi provvedono all’integrazione del modello di dati IMURF nella sua ultima

versione nei sistemi informatici, per l’amministrazione della misurazione ufficiale e per la tenuta del registro fondiario. 4 Essi garantiscono il trasferimento di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale.

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5 Essi sono competenti per gli ampliamenti cantonali del modello di dati IMURF.

6 Essi sono responsabili dell’attribuzione dell’identificazione federale dei fondi E-GRID ai singoli fondi.

Sezione 3: Modello di dati del registro fondiario eGRISMD

Art. 7 Principi 1 L’eGRISMD descrive i dati da tenere nel registro fondiario. Rappresenta la base dell’interfaccia ISRF e per il salvataggio a lungo termine, l’archiviazione e lo scam- bio di dati.

2 Non è ammesso inserire restrizioni in eGRISMD. Ampliamenti al modello di dati

eGRISMD sono ammissibili soltanto se sono definiti al di fuori del modello di dati eGRISMD e se non pregiudicano le esigenze del modello.

3 Il modello di dati eGRISMD è suddiviso nei seguenti modelli parziali:

a. libro mastro; b. libro giornale; c. dati personali di base; d. note; e. tabelle dei codici; f. origine.

4 Il modello di dati eGRISMD, compresa la relativa interfaccia ISRF, deve essere

istallata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.

Art. 8 Linguaggio di descrizione dei dati

1 Il modello di dati eGRISMD è descritto nel linguaggio di descrizione INTERLIS

conformemente alla norma svizzera SN 6120315. 2 L’interfaccia ISRF è definita mediante il modello di dati eGRISMD e dal formato di trasferimento risultante dal modello di dati eGRISMD e dalla SN 612031.

Art. 9 Requisiti dei sistemi informatici 1I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario, dotati dell’interfaccia ISRF, devono: a. essere in grado di fornire i dati mediante l’interfaccia ISRF; b. essere in grado di salvaguardare i dati mediante l’interfaccia ISRF;

5 La norma può essere richiesta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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c. essere compatibili con la versione immediatamente precedente dell’inter- faccia ISRF. 2 I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario, nei quali è integrato il modello di dati eGRISMD, devono inoltre: a. garantire la tenuta del registro fondiario sulla base del solo modello di dati eGRISMD; b. essere in grado di prelevare i dati mediante l’interfaccia ISRF; c. presentare i dati destinati ad essere visualizzati o stampati conformemente alla descrizione nel modello di dati eGRISMD.

Art. 10 Stato dei dati dei sistemi informatici 1 Per quanto concerne il contenuto, il livello di dettaglio e la completezza dei dati, la tenuta dei dati del registro fondiario è retta dal modello di dati eGRISMD. 2 È fatto salvo il capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del RRF del 23 novembre 19946.

Sezione 4: Il modello di dati per l’interfaccia registro fondiario – misurazione ufficiale IMURF

Art. 11 Principi 1 Il modello di dati per l’interfaccia IMURF descrive i dati che devono poter essere scambiati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale.

2 Il modello di dati IMURF non prevede varianti.

3 I Cantoni non possono definire restrizioni al modello di dati IMURF.

4 Il modello di dati IMURF è suddiviso nei seguenti modelli parziali:

a. proprietà; b. descrizione del fondo; c. tabella di mutazione; d. oggetti legati all’esecuzione.

5 L’interfaccia IMURF identifica i fondi mediante E-GRID.

6 Il modello di dati IMURF, compresa la relativa interfaccia IMURF, deve essere

installato e messo a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i registri fondia- ri e nella misurazione ufficiale entro 24 mesi dall’inizio della sua validità.

6 RU 1995 14

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Art. 12 Linguaggio di descrizione dei dati

1 Il modello di dati IMURF è descritto nel linguaggio di descrizione INTERLIS

conformemente alla norma svizzera SN 6120317.

2 L’interfaccia IMURF è definita mediante il modello di dati IMURF e dal formato

di trasferimento risultante dal modello di dati IMURF e dalla SN 612031.

Art. 13 Requisiti dei sistemi informatici I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario e per la misura- zione ufficiale devono: a. presentare i dati destinati a essere visualizzati o stampati, in particolare i documenti di mutazione, conformemente alla descrizione nel modello di dati IMURF; b. essere in grado di prelevare e fornire i dati mediante l’interfaccia IMURF; c. essere compatibili con la versione immediatamente precedente dell’inter- faccia IMURF.

Art. 14 Uso dell’interfaccia IMURF

1 I Cantoni decidono in merito all’impiego dell’interfaccia IMURF.

2 Se l’interfaccia IMURF non è impiegata, per il trattamento dell’affare il Cantone provvede affinché i dati della misurazione ufficiale definiti nel modello di dati IMURF siano integralmente trasferiti nel registro fondiario.

Art. 15 Ampliamenti cantonali del modello di dati per l’interfaccia IMURF

1 I Cantoni possono ampliare il modello di dati per l’interfaccia IMURF mediante

modelli parziali oppure suddivisioni degli oggetti o dei loro attributi .

2 Gli ampliamenti cantonali sono ammessi se:

a. non contraddicono i requisiti della presente ordinanza relativi all’interfaccia IMURF e all’eGRISDM; b. non contraddicono i requisiti relativi al modello di dati della misurazione ufficiale (art. 6 OMU).

Sezione 5: Identificazione federale dei fondi E-GRID

Art. 16 Principi 1 L’E-GRID è l’identificazione primaria di qualsiasi fondo intavolato nella misura- zione ufficiale e nel registro fondiario.

7 La norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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2 È univoca in tutta la Svizzera, non contiene elementi classificatori e può essere attribuita una sola volta. 3 Serve per identificare i fondi nel modello di dati della misurazione ufficiale, nel modello di dati eGRISDM e nel modello di dati IMURF.

4 Costituisce la base per lo scambio di dati relativi ai fondi.

5 Deve poter essere utilizzata come parola chiave di ricerca nei sistemi di informa- zione relativi ai fondi.

Art. 17 Attribuzione ai fondi

1 I Cantoni sono responsabili dell’attribuzione di E-GRID.

2 L’E-GRID per gli immobili come pure per i diritti per sé stanti e permanenti limi- tati per superficie e per le miniere è allestita e attribuita dalla misurazione ufficiale. Per gli altri fondi è allestita e attribuita dall’Ufficio del registro fondiario. I Cantoni possono emanare norme derogatorie.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria 1 I Cantoni devono rendere disponibili nei loro sistemi informatici entro il 1° gen- naio 2012: a. per il registro fondiario: le interfacce ISRF e IMURF; b. per la misurazione ufficiale: l’interfaccia IMURF. 2 Devono integrare il modello di dati eGRISMD nei loro sistemi informatici e ren- derlo disponibile per il registro fondiario entro il 1° gennaio 2014.

3 In casi motivati, il Dipartimento competente può prorogare i termini.

4 L’E-GRID deve essere attribuita ai fondi non appena una delle due interfacce ISRF o IMURF o uno dei modelli di dati per eGRISMD o IMURF è disponibile nei siste- mi informatici.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007.

22 maggio 2007 6 giugno 2007

Dipartimento federale Dipartimento federale della difesa, di giustizia e polizia: della protezione della popolazione e dello sport: Christoph Blocher Samuel Schmid

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Allegato 18 (art. 2 lett. a e 8 cpv. 1)

Descrizione del modello dei dati della Confederazione eGRISMD in INTERLIS

8 Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. L’O con l’all. può essere consultata via Internet sulle pagine del DFGP dedicate al registro fondiario.

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Allegato 29 (art. 3 cpv. 1 lett. a e 12 cpv. 1)

Descrizione del modello dei dati della Confederazione IMURF in INTERLIS

9 Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. L’O con l’all. può essere consultata via Internet sulle pagine del DFGP dedicate al registro fondiario.

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