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AS 2007 3365

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite

Convenzione del 3 settembre 1976 istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)

RS 0.784.607; RU 1989 1926

Emendamenti della Convenzione e dell’Accordo operativo Adottati dall’Assemblea di INMARSAT il 19 gennaio 1989 Entrati in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1997

Traduzione1 Preambolo Il terzo paragrafo del Preambolo è sostituito con il testo seguente: Tenuto conto dell’importanza che rivestono i trasporti marittimi, aerei e terrestri per il commercio mondiale, Il settimo paragrafo del Preambolo è sostituito con il testo seguente: Dichiarando che un sistema marittimo a satelliti deve essere aperto anche alle comu- nicazioni aeronautiche e mobili terrestri, come pure alle comunicazioni via acqua che non fanno parte dell’ambiente marino, nell’interesse di tutti i Paesi,

Art. 1 Definizioni Il paragrafo f) dell’articolo 1 è sostituito con il testo seguente: f) il termine «nave» indica un’imbarcazione di qualsiasi tipo usata nell’am- biente marino o in acque non facenti parte dell’ambiente marino e include fra l’altro i congegni a portanza dinamica, i sommergibili, i natanti e le piat- taforme non ancorate in permanenza; Alla fine dell’articolo 1, sono aggiunte le nuove definizioni seguenti: i) il termine «stazione terrestre mobile» indica una stazione terrestre del servi- zio mobile via satellite destinata a essere utilizzata in movimento o durante le soste in punti non determinati; j) il termine «stazione terrestre di terra» indica una stazione terrestre del servi- zio fisso via satellite o, in determinati casi, del servizio mobile via satellite, situata in un determinato punto al suolo o all’interno di una zona determinata al suolo e destinata ad assicurare il collegamento di connessione del servizio mobile via satellite.

1 Dal testo originale francese (RO 2007 3365)

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Art. 3 Finalità I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 sono sostituiti con il testo seguente: 1. Finalità dell’Organizzazione è porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime e, per quanto possibile, quelle aeronautiche e mobili terrestri, come pure le comunicazioni nelle acque non facenti parte dell’am- biente marino, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana e quelle per i servizi della circolazione aerea, nonché l’efficienza e la gestione dei trasporti via mare, aria e terra, i servizi marittimi, aeronautici e altri servizi mobili di corrispondenza pubblica e le possibi- lità di radiointercettazione. 2. L’Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessità di comuni- cazioni marittime, aeronautiche, nonché di altre comunicazioni mobili.

Art. 7 Accesso al settore spaziale I paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 sono sostituiti con il testo seguente: 1. Il settore spaziale INMARSAT dovrà essere aperto all’uso da parte delle navi e degli aeromobili di tutti i Paesi, nonché delle stazioni terrestri mobili di terra, alle condizioni che saranno decise dal Consiglio. Nel fissare tali condizioni, il Consiglio non dovrà procedere a discriminazioni tra le navi, gli aeromobili o le stazioni terre- stri mobili di terra sulla base della loro nazionalità. 2. Il Consiglio potrà autorizzare l’accesso al settore spaziale INMARSAT a stazioni terrestri situate su strutture operanti nell’ambiente marino, diverse dalle navi, e a stazioni terrestri mobili situate su punti fissi al suolo, se e finché l’utilizzo di tali stazioni di terra non rischia di ostacolare in maniera significativa l’erogazione dei servizi mobili via satellite. 3. Le stazioni terrestri di terra comunicanti tramite il settore spaziale INMARSAT dovranno essere su un territorio di terraferma posto sotto la giurisdizione di una Parte e saranno interamente di proprietà delle Parti o degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Il Consiglio potrà autorizzare deroghe a tale norma se riterrà che ciò sia nell’interesse dell’Organizzazione. Alla fine dell’articolo 7, è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

4. L’utilizzazione del settore spaziale INMARSAT da parte di stazioni terrestri

mobili situate nel perimetro di un territorio terrestre posto sotto la giurisdizione di uno Stato è sottoposta alle norme applicabili alle radiocomunicazioni di tale Stato e non dovrà pregiudicare la sicurezza dello stesso Stato.

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Art. 12 Assemblea – Funzioni La lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 12 è sostituita con il testo seguente: c) autorizza, su raccomandazione del Consiglio, la messa in funzione di impianti addizionali del settore spaziale il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurez- za. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi marit- timi e aeronautici, nonché altri servizi mobili, di corrispondenza pubblica possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunica- zioni a fini di soccorso, di sicurezza e di intercettazione radio;

Art. 15 Consiglio – Funzioni Le lettere a), c) e h) dell’articolo 15 sono sostituite con il testo seguente: a) determinazione delle esigenze relative alle telecomunicazioni marittime, aeronautiche, nonché ad altre telecomunicazioni mobili via satellite e ado- zione delle politiche, dei piani, dei programmi, delle procedure e delle misu- re relative alla progettazione, messa a punto, costruzione, impianto, acquisi- zione mediante acquisto o affitto, sfruttamento, mantenimento e utilizzo del settore spaziale INMARSAT, incluse le stipule dei contratti al fine di assicu- rare tutti i necessari servizi di lancio per rispondere a tali esigenze; c) adozione di criteri e procedure di approvazione di stazioni terrestri di terra, di stazioni terrestri mobili e di stazioni terrestri di strutture in ambiente marittimo che debbono avere accesso al settore spaziale INMARSAT non- ché di verifica e di sorveglianza del funzionamento di stazioni terrestri aven- ti accesso a tale settore e che ne facciano uso. Nel caso di stazioni terrestri mobili, i criteri debbono essere abbastanza precisi da consentirne l’uso discrezionale da parte delle autorità nazionali incaricate della concessione di licenze di utilizzazione, in vista dell’approvazione per tipo; h) determinazione delle disposizioni da adottare per la consultazione su base permanente di organismi riconosciuti dal Consiglio come rappresentanti i proprietari di navi, gli esercenti di aeromobili e i gestori di trasporti terrestri, il personale dei trasporti marittimi, aeronautici e terrestri e altri utenti delle telecomunicazioni marittime e aeronautiche, nonché di altre telecomunica- zioni mobili;

Art. 21 Invenzioni e informazioni tecniche I paragrafi 2 lettera b) e 7 lettera b) comma i) sono sostituiti con il testo seguente: 2. b) il diritto di comunicare e di far comunicare tali invenzioni e tali informazioni tecniche alle Parti, ai Firmatari e a chiunque altro dipenda dalla giurisdizione di una Parte, nonché il diritto di utilizzare, autorizzare o di fare autorizzare Parti, Firmatari o tali altre persone a utilizzare quelle invenzioni e informa- zioni tecniche a titolo gratuito in relazione al settore spaziale INMARSAT e

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a qualsiasi altra stazione terrestre mobile o stazione terrestre di terra funzio- nante in collegamento con questa.

7. b) i) a titolo gratuito per quanto riguarda il settore spaziale INMARSAT o

qualsiasi altra stazione terrestre di terra o stazione terrestre mobile operante in collegamento con essa;

Art. 32 Firma e ratifica Il paragrafo 3) dell’articolo 32 è sostituito con il testo seguente:

3. Allorché diviene Parte della presente convenzione o in qualsiasi momento dopo

questa data, uno Stato può fare conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, quali sono i registri marittimi, gli aeromobili e le stazioni terrestri mobili di terra sotto la sua autorità e le stazioni terrestri di terra sotto la sua giurisdi- zione alle quali si applicherà la convenzione.

Accordo operativo

Art. V Quote d’investimento Il paragrafo 2 dell’articolo V è sostituito con il testo seguente: 2. Per la determinazione delle quote di investimento, l’utilizzazione nei due sensi sarà divisa in due parti uguali, una corrispondente al territorio, una corrispondente alla stazione terrestre mobile. La parte corrispondente alla nave, all’aeromobile o alla stazione terrestre mobile di terra da cui proviene o a cui è destinato il traffico sarà attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorità sulla nave, sull’aeromobile o sulla stazione terrestre mobile di terra. La parte corrispon- dente al territorio del Paese dal quale proviene o al quale è destinato il traffico verrà attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale proviene o al quale il traffico è destinato. Tuttavia allorché per un dato Firmatario il rapporto fra le parti corrispondenti alla stazione terrestre mobile e le parti corrispon- denti al territorio è superiore al rapporto 20:1, a tale Firmatario sarà attribuita, dopo che egli ne avrà fatto richiesta al Consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio oppure ad una quota di investimento dello 0,1 per cento se questa è più elevata. Ai fini del presente paragrafo si conside- rano navi le strutture utilizzate nell’ambiente marino per le quali il Consiglio ha autorizzato l’accesso al settore spaziale INMARSAT.

Art. XIV Approvazione delle stazioni terrestri Il paragrafo 2 dell’articolo XIV è sostituito con il testo seguente: 2. Qualsiasi richiesta per tale approvazione sarà presentata all’Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre di terra è o sara situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l’autorità della quale la stazione terrestre mobile o la stazione terrestre situata su una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza oppure, nel caso di stazioni terrestri

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di terra e di stazioni terrestri mobili situate su un territorio, su una nave, su un aero- mobile o in una stazione terrestre su una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo delle telecomunicazioni autorizzato.

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