AS 2007 3371
Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis 1bis Per la comunicazione di dati individuali nel quadro dell’accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili: a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 feb- braio 19973, relativo alle statistiche comunitarie nella versione del 31 ottobre 2003; b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 20024, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati ai fini scientifici, nella versione del 19 luglio 2006.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
Allegato
Ufficio federale di statistica, Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) Oggetto della rilevazione: Statuto sul mercato del lavoro, indicatori sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, perfezionamento professionale, lavoro non remunerato, migrazione e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche atte a determinare le condizioni di vita della- persona interrogata e dei membri della sua economia domestica Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di economie domestiche, sondaggio telefonico Fonte dei dati: Persone viventi in un’economia domestica privata Obbligo d’informare: Informazione facoltativa per le persone interrogate nel quadro della rilevazione corrente Informazione obbligatoria per le persone interrogate nel quadro della rilevazione pilota del 2008 Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio Disposizioni speciali: Per le persone che partecipano alla rilevazione per più anni è consentito riutilizzare elementi d’identificazione e risposte fornite precedentemente. Queste persone beneficiano di un indennizzo.
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Ufficio federale di statistica, Rilevazioni per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazioni per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) Oggetto della rilevazione: Numero degli addetti per luogo di lavoro, grado di occupazione, sesso e nazionalità; numero di apprendisti; numero di frontalieri; genere d’attività economica; connessione con imprese estere, commercio estero; forma giuridica, struttura e stato dell’impresa, tasso d’attività, legami con altre imprese, anno dell’inizio dell’attività, modo di costituzione Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale Fonte dei dati: Imprese e stabilimenti privati e pubblici di tutti settori d’attività economica Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale per la rilevazione sulle nuove imprese, altre rilevazioni secondo il bisogno Partecipanti all’esecuzione: Servizi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e associazioni Disposizioni speciali: In deroga all’articolo 8, vengono utilizzati i dati necessari per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti. In deroga all’articolo 9, i numeri d’identificazione assegnati nel Registro delle imprese e degli stabilimenti RIS alle imprese e agli stabilimenti (N. RIS) nonché le attività economiche attribuite dall’UST (codice NOGA) e l’indicazione se si tratta della sede principale di un’impresa o di una sua filiale possono essere comunicati a terzi, salvo che le imprese lo vietino espressamente. Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 possono essere pubblicati dati sulle imprese, sulle aziende, sul numero di addetti e sugli equivalenti a tempo pieno ripartiti per Comuni, aggregazioni territoriali, attività economica, classi di grandezza delle aziende e forma giuridica.
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei redditi e delle condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, CH-SILC) Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, SILC) Oggetto della rilevazione: Redditi e sostanza delle economie domestiche e dei loro membri, indicatori sull’esclusione sociale, sulla povertà e sulle condizioni di vita, altre caratteristiche socio- demografiche e socioeconomiche atte a determinare le condizioni di vita delle economie domestiche e dei loro membri, temi speciali Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di economie domestiche, intervista telefonica, intervista personale, indagine complementare per iscritto, rilevazione dai registri fiscali Fonte dei dati: Persone viventi in un’economia domestica (indagine) e autorità fiscali cantonali e comunali (rilevazione dai registri) Obbligo d’informare: Informazione facoltativa per le persone viventi in un’economia domestica (indagine) Informazione obbligatoria per le persone fisiche soggette all’imposta (rilevazione dai registri) Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio, autorità fiscali cantonali e comunali Disposizioni speciali: Per le persone e le economie domestiche che partecipano all’indagine per più anni è consentito riutilizzare elementi di identificazione e risposte fornite l’anno precedente.
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Ufficio federale di statistica, Rilevazione del trasporto merci su strada Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione del trasporto merci su strada Oggetto della rilevazione: Veicoli commerciali indigeni; prestazioni (chilometri); peso (tonnellate) e genere delle merci trasportate, genere di carico, tipo di trasporto, luoghi di carico e scarico Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione per corrispondenza, utilizzazione dei dati della TTPCP e degli odocronografi Fonte dei dati: Detentori di veicoli commerciali svizzeri Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Periodi di riferimento distribuiti nell’arco dell’anno Periodicità: Permanente Partecipanti all’esecuzione: Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale delle strade Disposizioni speciali: Rilevazione complementare: trasporto merci alla frontiera svizzera (esecuzione: Ufficio federale di statistica)
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei trasporti pubblici Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica dei trasporti pubblici Oggetto della rilevazione: Dati tecnici, veicoli, prestazioni dell’esercizio e del traffico, personale e finanze delle imprese dei trasporti pubblici Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Imprese dei trasporti pubblici Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale (ferrovia), annuale Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dei trasporti Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Rilevazione periodica delle distanze percorse Abolita
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei nuovi pensionati Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica dei nuovi pensionati Oggetto della rilevazione: Notifiche di prestazioni del 2° e 3° pilastro versate sotto forma di rendita o capitale, nonché notifiche di rendita del 1° pilastro Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: La prima volta nel 2005 Periodicità: Permanente Partecipanti all’esecuzione: Amministrazione federale delle contribuzioni, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Ufficio centrale di compensazione Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Statistica degli stabilimenti sanitari non ospedalieri Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica degli stabilimenti medico-sociali Oggetto della rilevazione: Stabilimenti secondo la forma giuridica, posti disponibili, numero e struttura degli addetti e dei clienti. Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal: valutazione del fattore di costo, proventi (LAMal e non LAMal), risultato d’esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti. Per gli stabilimenti che non fatturano prestazioni LAMal: contabilità finanziaria (spese e proventi), risultato d’esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Case per anziani, case di cura medicalizzate, istituti per invalidi e persone affette da dipendenza, istituti per persone con disturbi psicosociali Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: − Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni
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Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della rilevazione nel loro territorio. L’Ufficio federale della sanità pubblica utilizza i dati degli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal per vigilare sul grado di copertura dei costi e sorvegliare l’economicità e la qualità delle prestazioni (art. 21 cpv. 4 della LF del
18 mar. 1994 sull’assicurazione malattie,
LAMal; RS 832.10). Il sorvegliante dei prezzi utilizza questi dati in adempimento dei compiti di cui all’articolo 4 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20). Le direzioni cantonali della sanità pubblica, incaricate di applicare la LAMal nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, possono utilizzare questi dati nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAMal (art. 84 LAMal).
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Ufficio federale di statistica, Statistica ospedaliera Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica ospedaliera Oggetto della rilevazione: Forma giuridica, genere di attività, offerta di prestazioni, possibilità di formazione, letti, giorni di degenza e prestazioni. Numero e struttura degli addetti e dei pazienti. Contabilità finanziaria (spese e proventi), risultato d’esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Stabilimenti ospedalieri, Cantoni Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: − Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della rilevazione nel loro territorio. L’Ufficio federale della sanità pubblica utilizza i dati degli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal per vigilare sul grado di copertura dei costi e sorvegliare l’economicità e la qualità delle prestazioni (art. 21 cpv. 4 della LF del
18 mar. 1994 sull’assicurazione malattie,
LAMal; RS 832.10). Il sorvegliante dei prezzi utilizza questi dati in adempimento dei compiti di cui all’articolo 4 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20). Le direzioni cantonali della sanità pubblica, incaricate di applicare la LAMal nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, possono utilizzare questi dati nella misura in cui sono necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAMal (art. 84 LAMal).
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Inserire dopo: Ufficio di statistica, Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio (SPITEX) Oggetto della rilevazione: Organizzazioni secondo la forma giuridica, l’offerta di prestazioni e il campo d’attività; numero e struttura degli addetti e dei clienti, conto d’esercizio Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Organizzazioni che offrono aiuto e cure a domicilio (SPITEX) Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: − Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Studenti universitari in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS (Sistema d’informazione universitaria svizzera) Oggetto della rilevazione: Corso di studio, indirizzo ed esami (ca. 20 variabili) di tutte le persone immatricolate nelle scuole universitarie svizzere nonché esami a conclusione di studi universitari sostenuti davanti ad un’istanza extrauniversitaria Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Scuole universitarie svizzere, organismi d’esame universitari ed extrauniversitari, Ufficio federale della sanità pubblica, Conferenza dei rettori delle università svizzere Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Semestrale per gli studenti, permanente per gli esami Partecipanti all’esecuzione: Conferenza dei segretari delle università svizzere, Conferenza dei direttori della pubblica educazione, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Disposizioni speciali: Con l’accordo degli interessati, alcune informazioni possono essere utilizzate per determinati scopi amministrativi. Visto l’articolo 10 capoverso 3ter della legge sulla statistica federale (RS 431.01), i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dal Registro svizzero degli studenti, per ogni persona immatricolata, per il semestre in questione, le informazioni seguenti:
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numero di matricola svizzero; scuola univer- sitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo degli studi; data, livello e indirizzo dell’ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri di studio in Svizzera nell’indirizzo; domicilio al momento dell’ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; titolo, luogo e data di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; data di nascita e sesso dello studente.
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Ufficio federale di statistica, Rilevazione tra i diplomati delle scuole universitarie sul passaggio dallo studio alla professione Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione tra i diplomati delle scuole universitarie Oggetto della rilevazione: Studio, ricerca di un lavoro al termine degli studi, svolgimento dell’attività lavorativa sotto il profilo particolare della situazione professionale un anno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma, perfezionamento e percorso della carriera professionale Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione esaustiva, panel, collegamento con le informazioni del registro svizzero degli studenti SIUS Fonte dei dati: Diplomati delle scuole universitarie svizzere Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: Prima inchiesta: nell’anno successivo al conseguimento del diploma. Seconda inchiesta: cinque anni dopo il conseguimento del diploma Periodicità: Ogni due anni Partecipanti all’esecuzione: Università, politecnici federali, scuole uni- versitarie professionali, alte scuole pedagogiche, istituti di sondaggio Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Personale delle università in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Personale delle scuole universitarie in Svizzera Oggetto della rilevazione: Prestazioni delle persone impiegate nelle scuole universitarie svizzere Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Scuole universitarie svizzere Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Conferenza dei segretari generali delle università svizzere, Conferenza dei direttori della pubblica educazione, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Statistica delle finanze universitarie (comprese le scuole universitarie) Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica delle finanze delle scuole universitarie Oggetto della rilevazione: Spese e finanziamento delle spese, nonché contabilità analitica delle scuole universitarie Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazioni totali Fonte dei dati: Scuole universitarie svizzere Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Conferenza dei segretari generali delle università, Conferenza dei direttori della pubblica educazione, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nelle università Abolita
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Ufficio federale di statistica, Statistica del lavoro di pubblica utilità Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Statistica del lavoro di pubblica utilità Oggetto della rilevazione: Tutte le persone che devono prestare un lavoro di pubblica utilità giusta l’articolo 37 del Codice penale (RS 311.0); codici d’identificazione, caratteristiche socio- demografiche, reati commessi e durata della pena, indicazioni sull’inizio, la fine o l’interruzione, il genere dell’impiego e i settori d’impiego. Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Servizi cantonali per il lavoro di pubblica utilità o autorità cantonali di esecuzione Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Permanente Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale di giustizia, autorità cantonali di esecuzione Disposizioni speciali: Nessuna
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Direzione dello sviluppo e della cooperazione, Aiuti cantonali e comunali ai Paesi in sviluppo, ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale ed agli Stati della CSI Organo di rilevazione: Direzione dello sviluppo e della cooperazione Denominazione della rilevazione: Aiuti cantonali e comunali ai Paesi in sviluppo, ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale ed agli Stati della CSI Oggetto della rilevazione: Contributi (cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario) dei Cantoni e dei Comuni ai Paesi in sviluppo, ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale ed agli Stati della CSI, direttamente versati a questi Paesi o alle organizzazioni svizzere Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, indagine scritta Fonte dei dati: Cantoni e Comuni Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: – Periodicità: Ogni cinque anni: rilevazione totale; gli altri anni: Cantoni e Comuni che hanno effettivamente versato contributi Partecipanti all’esecuzione: Institut universitaire d’études du développement (IUED), Ginevra Disposizioni speciali: Nessuna
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Ufficio federale dell’ambiente, Statistica dei rifiuti speciali Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente Denominazione della rilevazione: Statistica dei rifiuti speciali Oggetto della rilevazione: Rifiuti speciali e loro trattamento Tipo e metodo di rilevazione: Elaborazione delle bollette di scorta che devono accompagnare ogni trasporto di rifiuti speciali conformemente all’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS 814.610) Fonte dei dati: Fornitori, destinatari e trasportatori dei rifiuti speciali Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Servizi cantonali della protezione dell’ambiente Disposizioni speciali: Nessuna
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Amministrazione federale delle contribuzioni, Statistica svizzera della sostanza delle persone fisiche Organo di rilevazione: Amministrazione federale delle contribuzioni Denominazione della rilevazione: Statistica svizzera della sostanza delle persone fisiche Oggetto della rilevazione: Sostanza delle persone fisiche per Cantoni e classi di sostanza netta Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Amministrazioni cantonali delle imposte Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Amministrazioni cantonali delle imposte Disposizioni speciali: Fornitura dei dati da parte dei Cantoni su supporti dati o liste
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Ufficio federale dell’agricoltura, Frutticoltura in Svizzera Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura Denominazione della rilevazione: Frutticoltura in Svizzera Oggetto della rilevazione: Gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, anno d’impianto, superfici, numero di alberi e distanza tra gli alberi Tipo e metodo di rilevazione: Aggiornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento Fonte dei dati: Cantoni, rispettivamente Stazioni cantonali di frutticoltura (SCF) Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Da inizio gennaio a fine settembre Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: – Disposizioni speciali: Le SCF sono indennizzate per il loro lavoro.
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Ufficio federale dell’agricoltura, Rendimento delle colture di mele e pere in Svizzera (rilevazione dopo il raccolto) Abolita
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Ufficio federale dell’agricoltura, Statistica della viticoltura Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura Denominazione della rilevazione: Statistica della viticoltura Oggetto della rilevazione: Superficie viticola per vitigni, Comuni e Cantoni, volume della raccolta di uve o di mosto, qualità in Brix (o gradi Öchsle) Tipo e metodo di rilevazione: Catasto viticolo, dichiarazioni del raccolto viticolo Fonte dei dati: Cantoni, viticoltori, cantine vinicole Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Settembre–novembre Periodicità: Annuale Partecipanti all’esecuzione: Cantoni Disposizioni speciali: I dati della statistica della viticoltura provengono dai dati rilevati dai Cantoni nel quadro dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (RS 916.140)
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Ufficio federale delle abitazioni, Attività delle autorità paritetiche di conciliazione (La modifica concerne soltanto la versione italiana) Organo di rilevazione: Ufficio federale delle abitazioni Denominazione della rilevazione: Attività delle autorità paritetiche di conciliazione Oggetto della rilevazione: Ricorsi alle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Semestrale Partecipanti all’esecuzione: Dipartimenti cantonali di giustizia; Tribunali d’appello cantonali Disposizioni speciali: Nessuna
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Esecuzione di rilevazioni statistiche federali RU 2007
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