AS 2007 3401
Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione
Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)
del 4 luglio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 150 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la protezione, nella misura in cui è necessaria nell'interesse del Paese, delle informazioni della Confederazione e dell’esercito. Essa stabilisce segnatamente la classificazione e il trattamento di dette informazioni.
2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. all’Amministrazione federale giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 no- vembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; b. ai militari; c. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale o sia stato appositamente convenuto; d. ai tribunali federali e cantonali che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. informazioni: registrazioni su supporti di informazioni e comunicazioni verbali;
RS 510.411
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b. supporti di informazioni: supporti di informazioni di qualsivoglia genere, segnatamente documenti e supporti di dati testuali, di immagini, di dati sonori o di altri dati; sono pari- menti considerati supporti di informazioni i materiali intermedi, segnatamen- te le bozze; c. trattamento: qualsivoglia operazione avente come oggetto delle informazioni, indipen- dentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati; segnatamente la produ- zione, l’utilizzazione, l’elaborazione, la copiatura, il conferimento di possi- bilità di accesso, la comunicazione, la trasmissione, il prendere atto, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione; d. autore: persona, unità amministrativa, comando o mandatario che produce informa- zioni classificate; e. detentore di segreti: persona cui sono confidate informazioni classificate; f. classificare: valutare un’informazione concreta sulla base del catalogo di classificazione (art. 8), contrassegnandola formalmente con una menzione di classifica- zione; g. declassificare: sopprimere la menzione di classificazione dopo che l’informazione ha cessa- to di essere degna di protezione; h. sistemi informatici e di telecomunicazione: i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi; i. sicurezza informatica: la sicurezza informatica garantisce la confidenzialità, la disponibilità, l’integrità e la verificabilità nell'ambito del trattamento elettronico di informazioni; j. codificazione: impiego di trasposizioni e di nomi di copertura; k. crittaggio: trasformazione tecnica di testi in chiaro, di qualità conforme allo stato della tecnica.
Sezione 2: Classificazione
Art. 4 Livelli di classificazione 1 Chiunque redige o pubblica informazioni degne di protezione le assegna a uno dei livelli di classificazione seguenti, conformemente al livello di protezione che occorre loro accordare:
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a. SEGRETO; b. CONFIDENZIALE; c. AD USO INTERNO. 2 Se singoli supporti di informazioni sono riuniti fisicamente in una collezione, occorre verificare se quest’ultima deve essere classificata o assegnata a un livello di classificazione più elevato.
Art. 5 Informazioni SEGRETE 1 Sono classificate SEGRETO le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali. Si tratta segna- tamente di informazioni la cui conoscenza può esporre a grave pericolo: a. la capacità d'azione dell’Assemblea federale o del Consiglio federale; b. la sicurezza della popolazione; c. l’approvvigionamento economico del Paese oppure la sicurezza di impianti di condotta o di infrastrutture di importanza nazionale; d. l’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’esercito oppure di parti essenziali dell’Amministrazione federale o dell’esercito; e. gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; f. la protezione delle fonti o delle persone oppure la tutela del segreto riguardo ai mezzi e ai metodi operativi dei servizi di informazione.
2 I supporti di informazioni con informazioni classificate SEGRETO devono essere
numerati.
Art. 6 Informazioni CONFIDENZIALI
1 Sono classificate CONFIDENZIALE le informazioni la cui conoscenza da parte di
persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può pregiudicare: a. la libera formazione dell’opinione e della volontà dell'Assemblea federale o del Consiglio federale; b. l’esecuzione conforme agli obiettivi di misure concrete delle autorità; c. la sicurezza della popolazione; d. l’approvvigionamento economico del Paese o la sicurezza di infrastrutture importanti; e. l’adempimento dei compiti di parti dell’Amministrazione federale o di parti dell’esercito; f. gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
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g. le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; h. gli interessi economici, monetari o valutari della Svizzera.
2 I supporti di informazioni con informazioni classificate CONFIDENZIALE posso-
no essere numerati.
Art. 7 Informazioni AD USO INTERNO
1 Sono classificate AD USO INTERNO le informazioni seguenti:
a. informazioni soggette al segreto d’ufficio, al segreto professionale, al segre- to commerciale o al segreto di fabbricazione che necessitano una protezione delle informazioni accresciuta e che non devono essere classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE; b. informazioni dell’esercito soggette al segreto di servizio. 2 Le informazioni provenienti dall’estero classificate «RESTRICTED» o con classi- ficazione equivalente sono trattate come informazioni classificate AD USO INTERNO.
Art. 8 Catalogo di classificazione Le modalità di classificazione di determinate informazioni frequenti della Confede- razione degne di protezione sono stabilite in un catalogo di classificazione dall’orga- no di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazio- ne (art. 20).
Art. 9 Classificazione a tempo determinato La classificazione deve essere limitata nel tempo se è possibile prevedere quando l’informazione cesserà di essere degna di protezione.
Sezione 3: Detentori di segreti
Art. 10 Requisiti 1 Le persone che a causa dei propri compiti devono ottenere l’accesso a informazioni classificate devono: a. essere scelte con cura; b. essere tenute alla tutela del segreto; e c. beneficiare di una formazione e di un aggiornamento adeguati. 2 La decisione se i detentori di segreti ai quali si prevede di conferire l’accesso a informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE debbano o meno sotto- porsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone si fonda sull'ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
4 RS 120.4
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Art. 11 Formazione e aggiornamento Le conoscenze specialistiche dei detentori di segreti relative alla protezione delle informazioni e alla sicurezza informatica devono essere assicurate e periodicamente aggiornate.
Art. 12 Responsabilità 1 Chiunque tratta informazioni classificate è responsabile del rispetto delle prescri- zioni in materia di protezione delle informazioni. 2 I superiori verificano regolarmente il rispetto delle prescrizioni in materia di prote- zione delle informazioni.
Sezione 4: Trattamento di informazioni classificate
Art. 13 Principi 1 La produzione e la comunicazione di informazioni classificate come pure il confe- rimento di possibilità di accesso a tali informazioni devono essere limitati al minimo indispensabile; al riguardo occorre tenere conto della situazione, del mandato, dello scopo e del momento. 2 È consentito comunicare o rendere accessibili informazioni classificate unicamente a persone che devono averne conoscenza. 3 In caso di domanda di accesso a documenti ufficiali, l’organo competente verifica, indipendentemente da eventuali menzioni di classificazione, se, conformemente alla legge federale del 17 dicembre 20045 sul principio di trasparenza dell’amministra- zione, l'accesso va accordato, limitato, negato o prorogato. 4 Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall’estero si fonda sui pertinenti accordi in materia di protezione delle informazioni. In assenza di un simile accordo, il trattamento si fonda sulle prescrizioni in materia di trattamento applicabili al livello di classificazione svizzero equivalente a quello estero.
Art. 14 Verifica del livello di protezione e dell'elenco dei destinatari L’autore di un’informazione classificata CONFIDENZIALE e numerata o di un’informazione classificata SEGRETO ne verifica il livello di protezione e l’elenco dei destinatari almeno ogni cinque anni e sempre nel quadro dell'obbligo di offerta all’Archivio federale.
Art. 15 Protezione in caso di errata o mancata classificazione 1 Chiunque presume o constata che informazioni sono state manifestamente classifi- cate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, ne assicura la protezione fino al momento della modifica della classificazione.
5 RS 152.3
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2 Egli avvisa senza indugio l’autore. Quest’ultimo adotta immediatamente le misure necessarie.
Art. 16 Comunicazione in caso di perdita, abuso o pericolo
1 Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono
andate perse o sono state oggetto di abuso, adotta misure di protezione e informa senza indugio il superiore, l’autore e gli organi di sicurezza competenti.
2 L’autore adotta immediatamente le misure necessarie d’intesa con gli organi di
sicurezza competenti.
Art. 17 Archiviazione L’archiviazione di informazioni classificate si fonda sulle prescrizioni della legisla- zione in materia di archiviazione.
Art. 18 Prescrizioni in materia di trattamento 1 Il trattamento di informazioni classificate e le operazioni con pertinenti supporti di informazioni sono disciplinati nell'allegato. 2 L'organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Con- federazione (art. 20) emana prescrizioni dettagliate in materia di trattamento. 3 Esso disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia, conformemente alle esigenze di quest’ultimi e salva- guardando una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.
Sezione 5: Organi di sicurezza
Art. 19 Incaricati della protezione delle informazioni
1 Ciascun dipartimento e la Cancelleria federale designano un proprio incaricato
della protezione delle informazioni. 2 Gli incaricati della protezione delle informazioni adempiono segnatamente i com- piti seguenti: a. provvedono alla concretizzazione della protezione delle informazioni nel proprio settore di competenza; b. controllano periodicamente la presenza e la completezza dei supporti di informazioni classificati SEGRETO.
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Art. 20 Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 1 La Protezione delle informazioni e delle opere in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport gestisce l’organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (organo di coordinamento).
2 L'organo di coordinamento emana, d’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria
federale, un regolamento interno in cui disciplina dettagliatamente la propria orga- nizzazione e le proprie attività. 3 In collaborazione con gli incaricati della protezione delle informazioni dei diparti- menti e della Cancelleria federale, esso adempie segnatamente i compiti seguenti: a. emana le necessarie istruzioni tecniche, segnatamente il catalogo di classifi- cazione (art. 8) e le prescrizioni dettagliate in materia di trattamento (art. 18); b. stabilisce le direttive per la formazione dei detentori di segreti e allestisce i necessari mezzi didattici; c. può eseguire controlli e le ispezioni di sicurezza previste in accordi inter- nazionali; d. funge da interlocutore nell'ambito delle relazioni internazionali e nazionali; e. presenta un rapporto annuale alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione I dipartimenti e la Cancelleria federale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 Sono abrogate:
a. l’ordinanza del 10 dicembre 19906 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell’amministrazione; b. l’ordinanza del 1° maggio 19907 sulla protezione d’informazioni militari (Ordinanza sulla protezione d’informazioni). 2 L’ordinanza del 26 settembre 20038 concernente l’informatica e la telecomunica- zione nell’Amministrazione federale è modificata come segue:
6 RU 1991 44, 1999 2424 7 RU 1990 887, 1999 2424 8 RS 172.010.58
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Art. 16 cpv. 2 lett. h
2 Sono membri con voto consultivo i rappresentanti:
h. dell’organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione. Art. 17 cpv. 3bis 3bis Esso coordina le proprie attività con l’organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione.
Art. 23 Disposizioni transitorie
1 La menzione di classificazione AD USO INTERNO va apposta unicamente sui
supporti di informazioni allestiti dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli adeguamenti tecnici volti a garantire la protezione delle informazioni, in parti- colare la loro classificazione e il loro trattamento, devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009.
Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e ha effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2011.
4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 18 cpv. 1)9 Prescrizioni in materia di trattamento SEGRETO CONFIDENZIALE AD USO INTERNO Competenza
Produzione
Mezzo elettronicamente: unicamente con elettronicamente: unicamente con a libera scelta autore (sono fatte salve le regolamentazioni mezzi autorizzati dall’organo di mezzi autorizzati dall’organo di convenute nel quadro coordinamento coordinamento (eccezione: dell’esecuzione dell’O del 29 ago. esercito)
199010 sulla procedura di tutela del
segreto in occasione di mandati con contenuto classificato dal punto di vista militare)
Menzione di classificazione menzione SEGRETO su ogni menzione CONFIDENZIALE su menzione AD USO pagina ogni pagina INTERNO su ogni pagina
Numerazione obbligatoria facoltativa nessuna
Registrazione moduli dell'organo di coordina- elenco dei destinatari facoltativa mento
9 Cfr. anche le prescrizioni dettagliate in materia di trattamento emanate dall’organo di coordinamento (art. 18 cpv. 2). 10 RS 510.413
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SEGRETO CONFIDENZIALE AD USO INTERNO Competenza
Memorizzazione e conservazione
elettronica unicamente su mezzi autorizzati crittaggio sui sistemi del posto di possibilità di accesso autore e detentori dall’organo di coordinamento; lavoro o crittaggio sui supporti di unicamente per le persone di segreti crittaggio sui sistemi del posto di dati amovibili autorizzate lavoro o crittaggio sui supporti di dati amovibili Le chiavi devono essere conservate sotto chiave, separatamente dalle informazioni crittate.
fisica cassaforte contenitore di sicurezza possibilità di accesso unicamente per le persone autorizzate
Trasmissione, invio e ricezione
Telefono e cellulare crittaggio o via di trasmissione codificazione o crittaggio codificazione o rete della autore e detentori protetta oppure concetto in materia Confederazione di segreti di sicurezza
Fax crittaggio o via di trasmissione crittaggio o via di trasmissione autorizzato protetta oppure concetto in materia protetta oppure concetto in materia di sicurezza di sicurezza
E-mail (ed eventuali allegati) crittaggio e verificabilità crittaggio autorizzato; protezione necessaria; per es. rete della Confederazione
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SEGRETO CONFIDENZIALE AD USO INTERNO Competenza
Trasmissione di dati crittaggio o via di trasmissione crittaggio o via di trasmissione autorizzata; protezione protetta protetta necessaria; per es. rete della Confederazione
Comunicazione verbale Unicamente in presenza di persone autorizzate; unicamente in settori protetti dalle intercettazioni Trasmissione, invio e ricezione Consegna a mano autorizzata unicamente contro autorizzata; in caso di esemplari autorizzata autore e detentori ricevuta numerati: unicamente contro di segreti ricevuta
Invio postale, invio per corriere autorizzati in maniera limitata e autorizzati in maniera limitata; in autorizzati in maniera limitata unicamente a mezzo corriere caso di esemplari numerati: speciale della Confederazione raccomandata
Utilizzazione
Trattamento con mezzi informatici unicamente con mezzi autorizzati unicamente con mezzi autorizzati autorizzato autore e detentori (sono fatte salve le regolamentazioni dall'organo di coordinamento e dall’organo di coordinamento di segreti convenute nel quadro di procedure mediante l’impiego di software di (eccezione: esercito) e mediante in materia di tutela del segreto) sicurezza conformi agli standard l'impiego di software di sicurezza della Confederazione conformi agli standard della Confederazione
Stampa autorizzata in maniera limitata autorizzata in maniera limitata autorizzata
Copiatura autorizzata in maniera limitata e autorizzata in maniera limitata autorizzata unicamente con l'autorizzazione dell'autore
Rimozione dalla sede permanente autorizzata in maniera limitata autorizzata in maniera limitata autorizzata
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Gestione delle informazioni
Verifica regolare della classificazio- almeno ogni cinque anni e sempre unicamente in caso di esemplari no autore ne e dell'elenco dei destinatari nel quadro dell’obbligo di offerta numerati: almeno ogni cinque anni all'Archivio federale (art. 14) e sempre nel quadro dell'obbligo di offerta all’Archivio federale (art. 14)
Ritiro e obbligo di restituzione imperativo imperativo in caso di numerazione no autore e detentori di segreti
Archiviazione obbligo di offerta conformemente alla legislazione in materia di archiviazione (art. 17). autore e detentori di segreti
Distruzione o cancellazione (sempre distruzione autorizzata in maniera autorizzata in maniera limitata; in autorizzata in maniera limitata che non sussista un obbligo di limitata e unicamente da parte caso di esemplari numerati: versamento ai sensi della dell'autore unicamente da parte dell'autore legislazione in materia di archiviazione)
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