AS 2007 3459
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 29 giugno 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 9c
Capitolo 2a: Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi
Art. 9c cpv. 1 e 3 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione di radiocomunica- zione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, l’autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 260 franchi. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’autorità riduce del 60 per cento la tassa per la parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, è utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di acces- so.
3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM
riscuote, per ogni singola zona prevista per la diffusione digitale con un blocco di frequenze (allotment), una tassa amministrativa annua pari a 4560 franchi per ogni larghezza di banda ad alta frequenza di 1 Mhz richiesta. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’UFCOM riduce del 60 per cento la tassa per la parte della capacità trasmissiva utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di accesso.
1 RS 784.106.12
2007-1253 3459
Amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
29 giugno 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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