AS 2007 3459
AS 2007 3459
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 29 giugno 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 9c
Capitolo 2a: Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi
1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione di radiocomunica- zione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, l’autorità concedente riscuote una tassa amministrativa minima di 260 franchi. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’autorità riduce del 60 per cento la tassa per la parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, è utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di acces- so.
3 Per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’UFCOM
riscuote, per ogni singola zona prevista per la diffusione digitale con un blocco di frequenze (allotment), una tassa amministrativa annua pari a 4560 franchi per ogni larghezza di banda ad alta frequenza di 1 Mhz richiesta. Se la tassa riguarda le emittenti radiofoniche e televisive con diritto di accesso, l’UFCOM riduce del 60 per cento la tassa per la parte della capacità trasmissiva utilizzata per la diffusione di programmi con diritto di accesso.
1 RS 784.106.12
2007-1253 3459
Amministrative nel settore delle telecomunicazioni RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
29 giugno 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger