AS 2007 3465
Ordinanza sulle commissioni del servizio civile
Ordinanza sulle commissioni del servizio civile (OCSC)
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulle commissioni del servizio civile è modificata come segue:
Art. 10 Esclusione, sospensione e non rielezione
1 Il Dipartimento può escludere dalla commissione, sospendere provvisoriamente
dalla loro funzione o non rieleggere i membri quando: a. non sono manifestamente in grado di svolgere i loro compiti di membro secondo le relative prescrizioni; b. sono stati oggetto di un procedimento penale e una condanna potrebbe met- tere in dubbio la loro integrità morale; o c. non collaborano ai lavori della commissione nella misura prescritta (art. 18 cpv. 3 e 4). 2 Il capo dell’organo d’esecuzione propone, d’intesa con il presidente della commis- sione, l’esclusione di un membro o la sua sospensione dalla funzione. 3 Il Dipartimento decide in quale misura un membro che è stato sospeso deve parte- cipare ai forum, alla formazione e all’aggiornamento, conformemente all’articolo 18 capoverso 4, durante il periodo di sospensione dalle sue funzioni e mediante quali provvedimenti egli deve di nuovo essere messo in grado di svolgere i suoi compiti secondo le prescrizioni corrispondenti.
Art. 12 cpv. 4 lett. g Abrogata
Art. 18 cpv. 3 3 Si impegnano a partecipare alle audizioni personali dei richiedenti per un minimo di sei giorni l’anno. D’intesa con il presidente della commissione, il Dipartimento può modificare il numero minimo di giorni secondo le necessità.
1 RS 824.013
2007-0740 3465
Commissioni del servizio civile RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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