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AS 2007 3467

Ordinanza sulla procedura d'ammissione al servizio civile

Ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile

Modifica del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulla procedura d’ammissione al servizio civile è modificata come segue:

Art. 7 Audizione dei reclutandi (art. 16 cpv. 1 LSC)

1 Le autorità militari competenti e l’organo d’esecuzione provvedono affinché i

reclutandi che hanno presentato una domanda d’ammissione siano ascoltati di regola nel quadro del reclutamento.

2 Non sono ascoltati durante il reclutamento i richiedenti:

a. la cui domanda arriva solo dieci giorni feriali prima del reclutamento; b. che presentano la loro domanda durante il reclutamento.

Art. 8 cpv. 3

3 Le dichiarazioni del richiedente vengono annotate negli appunti del colloquio.

Art. 13 cpv. 1bis 1bis La commissione non tiene conto dell’aumento del numero dei giorni di servizio militare da compiere in seguito alla scelta del modello di servizio in ferma conti- nuata.

Art. 16a Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2007 La commissione d’ammissione calcola nuovamente, secondo le disposizioni dell’articolo 13 capoverso 1bis, la durata del servizio civile ordinario delle persone che hanno scelto di prestare un servizio militare in ferma continuata e che sono state ammesse al servizio civile prima del 1° luglio 2007.

1 RS 824.016

2007-0741 3467

Procedura d’ammissione al servizio civile RU 2007

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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