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AS 2007 3477

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM)

Modifica del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 febbraio 19951 sulla maturità è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l’art. 6 cpv. 2 e 3) l’insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria è richiesto il titolo di master universitario.

Art. 9 cpv. 1, 2 lett. e–j, 2bis, 4 lett. dbis e 5bis

1 Costituiscono l’insieme delle materie di maturità:

a. le discipline fondamentali; b. un’opzione specifica; c. un’opzione complementare; d. il lavoro di maturità.

2 Le discipline fondamentali sono:

e. la biologia; f. la chimica; g. la fisica; h. la storia; i. la geografia; j. le arti visive e/o la musica. 2bis I Cantoni possono proporre la filosofia come disciplina fondamentale supple- mentare.

1 RS 413.11

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Ordinanza sulla maturità RU 2007

4 L’opzione complementare va scelta tra le discipline seguenti:

dbis. informatica; 5bis Tutti gli allievi seguono quale disciplina obbligatoria supplementare un’intro- duzione all’economia e al diritto.

Art. 11 rubrica, frase introduttiva e lett. a Ripartizione percentuale delle materie Il tempo complessivo consacrato all’insegnamento delle materie di maturità deve essere ripartito percentualmente nel modo seguente: In per cento a. discipline fondamentali:

1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) 30–40

2. matematica e scienze sperimentali

(fisica, chimica e biologia) 25–35

3. scienze umane (storia, geografia, introduzione

all’economia e al diritto ed eventualmente filosofia) 10–20

4. arti (arti visive e/o musica) 5–10

Art. 11a Interdisciplinarità Ogni scuola assicura che gli allievi conoscano i metodi di lavoro interdisciplinari.

Art. 15 cpv. 1 lett. c

1 Le note di maturità sono assegnate:

c. per il lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione orale.

Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva e lett. b 2 Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità:

b. non figurino più di quattro note inferiori al 4.

Art. 19 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

1 Possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni della presente ordinanza:

a. per condurre esperienze pilota; b. per le scuole svizzere all’estero se le deroghe sono dettate dal sistema scola- stico del Paese ospitante.

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Ordinanza sulla maturità RU 2007

2 Le deroghe sono autorizzate:

a. per le esperienze pilota: dalla Commissione svizzera di maturità; b. per le scuole svizzere all’estero: congiuntamente dal Dipartimento federale dell’interno e dal Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 20 rubrica e cpv. 1 lett. f e g Attestato di maturità

1 L’attestato di maturità reca:

f. le note ottenute nelle materie di maturità; g. il titolo del lavoro di maturità;

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007

1 Le domande di riconoscimento presentate in base al diritto previgente prima

dell’entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza sono esaminate in base al diritto previgente. 2 Le formazioni, i cui diplomi sono riconosciuti in base al diritto previgente, devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza. Le modifiche effettuate devono essere sottoposte per verifica alla Commissione svizzera di maturità.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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