AS 2007 349
Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)
Modifica del 31 gennaio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 maggio 19991 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:
Art. 4 lett. e n. 3 I compiti della Cancelleria federale secondo l’articolo 2 si estendono ai campi cen- trali seguenti: e. Prestazioni dei servizi linguistici:
3. La Cancelleria federale coordina le traduzioni in inglese di testi ufficiali
importanti, segnatamente di atti legislativi scelti del diritto federale, e provvede affinché siano accessibili al pubblico in modo centralizzato.
Art. 5 Pubblicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione 1 In collaborazione con i servizi interessati, la Cancelleria federale pubblica i testi concernenti il diritto federale di importanza fondamentale per la giurisprudenza delle autorità amministrative e d’interesse generale per una cerchia specializzata più ampia e che emanano segnatamente dal Consiglio federale, dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale oppure da un’altra unità dell’Amministrazione federale. Si tratta in particolare dei testi seguenti: a. decisioni di riferimento; b. perizie e altri testi idonei ad assicurare una prassi coerente in seno all’Am- ministrazione federale o a contribuire all’applicazione e all’interpretazione uniformi del diritto federale. 2 I testi sono pubblicati regolarmente on line nell’ambito dell’offerta Internet della Cancelleria federale.
1 RS 172.210.10
2006-2830 349
Organizzazione della Cancelleria federale RU 2007
Art. 6 Pubblicazione dell’Annuario federale e di altri elenchi
1 La Cancelleria federale pubblica l’Annuario federale. Questo contiene:
a. i nomi dei membri dell’Assemblea federale; b. i nomi dei membri dei tribunali della Confederazione; c. gli organigrammi dell’Amministrazione federale, dei singoli dipartimenti e della Cancelleria federale; d. i più importanti nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax nonché gli indi- rizzi e-mail dell’Amministrazione, dei Servizi del Parlamento e di altre importanti organizzazioni di diritto pubblico che svolgono compiti ammini- strativi della Confederazione. 2 La Cancelleria federale può pubblicare altri elenchi, in particolare quelli che ren- dono accessibile al pubblico l’offerta di informazioni e le prestazioni di servizi secondo l’articolo 4 lettera c numero 2.
3 Può delegare la pubblicazione di elenchi ad altre unità amministrative.
Art. 6a Pubblicazione elettronica di dati personali 1 La Cancelleria federale, in particolare in relazione alla pubblicazione elettronica di elenchi, può rendere accessibili on line all’interno dell'Amministrazione dati perso- nali come: a. il cognome e il nome; b. la funzione; c. il titolo e l’appellativo ufficiale; d. la lingua ufficiale utilizzata; e. i numeri di telefono e di fax; f. gli indirizzi postale ed elettronico; g. i protocolli di comunicazione utilizzati e parti di informazioni codificate. 2 La Cancelleria federale permette a persone esterne all’Amministrazione l’accesso on line ai dati personali degli agenti dell’Amministrazione federale che fungono da interlocutori per i terzi, sempre che la loro funzione lo esiga. In relazione alla pub- blicazione elettronica dell’Annuario federale, permette l’accesso on line ai dati di altre persone soltanto se opportuno e necessario per la funzione svolta da queste ultime. 3 Su proposta dell’interessato, la Cancelleria federale può rendere accessibili on line altri dati personali legati direttamente alla funzione. L’interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura on line. L’interessato può revocare in ogni momento il proprio consenso alla pubblicazione estesa dei propri dati.
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II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
31 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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