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AS 2007 35

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Modifica dell'8 dicembre 2004

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20021 sul traffico viaggiatori, ordina:

I L’ordinanza del DFF del 1° febbraio 20022 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori è modificata come segue:

Allegato

Gruppo tariffale Designazione della merce Aliquota forfettaria Franchi

17 Manufatti di tabacco:

– sigari 15.55 il kg – sigarette 124.05 il kg – tabacco trinciato 11.70 il kg – carta da sigarette 1.50 ct. il pezzo

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

8 dicembre 2004 Dipartimento federale delle finanze: Hans–Rudolf Merz