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AS 2007 3599

Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

RS 0.741.10; RU 1993 402

I

Emendamenti alla Convenzione Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 28 settembre 2004 Entrati in vigore il 28 marzo 2006

Traduzione1

A. Emendamenti al testo principale della Convenzione Art. 1 Inserire i nuovi commi gbis) e gter) formulati come segue: gbis) Il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale. gter) Il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali.

Art. 8 Inserire un nuovo paragrafo 6 formulato come segue: 6. Il conducente di un veicolo deve astenersi da qualsiasi attività diversa dalla guida. La legislazione nazionale dovrebbe prescrivere delle norme sull’utilizzo dei telefoni da parte dei conducenti di veicoli. La legislazione deve in ogni caso vietare al conducente di un veicolo a motore o di un ciclomotore di utilizzare, mentre il veicolo è in movimento, un telefono senza auricolare o viva voce.

1 Dal testo originale francese (RO 2007 3599).

2005-3409 3599

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Art. 11 Par. 1 Inserire un nuovo comma c) formulato come segue: c) La legislazione nazionale può autorizzare i ciclisti e i ciclomotoristi a sor- passare i veicoli immobilizzati o i veicoli che circolano lentamente, diversi dai velocipedi e dai ciclomotori, dal lato corrispondente al senso di circola- zione, a condizione che vi sia uno spazio sufficiente.

Art. 16 Par. 1 Modificare il comma b) come segue: b) Se vuole lasciare la strada dall’altro lato, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, che consentano loro segnatamen- te di effettuare un cambiamento di direzione attraversando l’intersezione in due fasi, accostarsi il più possibile all’asse mediano della carreggiata, se si tratta di una carreggiata a doppio senso, oppure al bordo opposto al lato cor- rispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico, e, se vuole immettersi in un’altra strada a doppio senso, deve effettua- re la manovra in modo da immettersi nella carreggiata di quest’altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione. Par. 2 Modificare come segue:

2. Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza

pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni, lasciar passare gli utenti della strada sulla carreggiata o sulle altre parti della medesima strada che egli si appresta a lasciare.

Arti. 23 Par. 1 Modificare l’ultimo periodo come segue: 1. … Sia dentro sia fuori i centri urbani, non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, né sulle corsie per velocipedi o sulle corsie riservate ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, sulle piste per cavalli, sui percorsi pedonali, sui mar- ciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni, salvo nella misura in cui la legislazione nazionale applicabile lo consenta.

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Par. 6 Modificare come segue: 6. Nulla del presente articolo potrà essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive ad introdurre altre disposizioni in materia di sosta o di fermata o ad adottare disposizioni diverse per la sosta e la fermata dei velocipedi e dei ciclomotori.

Art. 25bis Par. 1 Sopprimere il comma c) Par. 3 Inserire al posto dell’attuale paragrafo 3, che diventa il paragrafo 4, il seguente testo: 3. Il conducente può fermare il proprio veicolo o sostare esclusivamente in caso di urgenza o di pericolo. A questo scopo egli deve, se possibile, utilizzare i luoghi di sosta segnalati.

Art. 27 Par. 4 Modificare come segue: 4. Quando esiste una corsia per velocipedi o una pista per velocipedi, le Parti con- traenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanen- te carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i ciclomotoristi a circolare sulla corsia per velocipedi o sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono opportuno, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circostanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita.

Art. 37 Par. 1 Modificare e completare come segue:

1. a) Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte

posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato. b) Questo segno può essere apposto separatamente o essere incorporato nella targa di immatricolazione.

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c) Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, esso deve essere riprodotto anche sulla targa di immatricolazione anteriore del veicolo, sempre che quest’ultima sia obbligatoria. Par. 2 Modificare il primo periodo come segue: 2. Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell’articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricola- zione deve anche recare nella parte posteriore, separatamente o incorporato nella targa di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di imma- tricolazione è stato rilasciato. … Par. 3 Modificare come segue:

3. La composizione e le modalità di apposizione o di incorporazione del segno

distintivo nella targa di immatricolazione devono soddisfare le condizioni definite negli allegati 2 e 3 della presente Convenzione.

Art. 41 Par. 1 Modificare i commi b) e c) come segue: 1. … b) le Parti contraenti si impegnano a far sì che le patenti di guida vengano rila- sciate solo dopo che le autorità competenti hanno verificato che il conducen- te possiede le conoscenze e le capacità richieste. Le persone abilitate a effet- tuare questa verifica devono possedere le qualifiche necessarie. Il contenuto e le modalità degli esami teorici e pratici sono definiti dalla legislazione nazionale; c) la legislazione nazionale deve fissare le condizioni per il conseguimento del- la patente di guida. Deve segnatamente definire l'età minima per il possesso di una patente di guida, i requisiti medici da soddisfare e le condizioni di superamento degli esami teorici e pratici. Par. da 2 a 7 Sostituire l’attuale testo di questi paragrafi con:

2. a) Le Parti contraenti riconosceranno:

i) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6 della presente Convenzione; ii) ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 7 della presente Convenzione, a condizione che sia esibita insieme alla patente nazionale corrispondente; come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalle patenti, a condizione che dette patenti siano valide e

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che siano state rilasciate da un’altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un’associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte con- traente o da una delle sue parti costitutive; b) le patenti di guida rilasciate da una Parte contraente devono essere ricono- sciute sul territorio di un’altra Parte contraente fino al momento in cui detto territorio diventa il luogo di residenza abituale del titolare delle patenti; c) le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti. 3. La legislazione nazionale può limitare la durata della validità di una patente di guida nazionale. La patente di guida internazionale è valida al massimo tre anni dalla data del rilascio e non oltre la data di scadenza della patente di guida nazionale, se questa scade prima.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

a) quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell’interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell’invalidità del con- ducente, la patente sarà riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni; b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territo- rio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto 18 anni; c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territo- rio, per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D, CE e DE previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto 21 anni. 5. La patente internazionale potrà essere rilasciata soltanto al titolare di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. La patente di guida internazionale sarà rilasciata soltanto dalla Parte contraente sul cui territorio si trova la residenza abituale del titolare e che ha rilasciato la patente di guida nazionale o ha riconosciuto la patente di guida rilasciata da un’altra Parte contraente; non sarà valida su detto territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti:

a) a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate sul territorio di un’altra Parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio o la cui residenza abituale è stata trasfe- rita sul loro territorio dopo tale rilascio; b) a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rila- scio, in un altro territorio.

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Art. 43 Sostituire l’attuale testo con: 1. Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida nazionali conformemente alle nuove disposizioni dell’allegato 6 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. Le patenti di guida nazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine con- formemente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41, dell’articolo 43 e dell’allegato 6 della presente Convenzione, saranno riconosciute fino alla data di scadenza della loro validità. 2. Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida internazionali conformemente alle nuove disposizioni dell’allegato 7 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. Le patenti di guida internazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine conformemente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41, dell’articolo 43 e dell’allegato 7 della presente Convenzione, resteranno valide alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 dell’articolo 41.

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B. Emendamenti agli allegati della Convenzione Allegato 1 Par. 9 Modificare come segue: 9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da uno di quelli previsti all’articolo 37 della presen- te Convenzione. Non possono tuttavia rifiutare l’ammissione di un veicolo quando su di esso è apposto, separatamente dalla targa di immatricolazione, un segno distin- tivo conforme alle disposizioni della presente Convenzione che sostituisce un segno distintivo, incorporato nella targa di immatricolazione, non conforme alle disposi- zioni della presente Convenzione.

Allegato 2 Modificare il titolo come segue:

Numero e targa di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale Par. 3 Modificare il primo periodo come segue: 3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione è apposto su di una targa, tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale e perpendicolare al piano longitu- dinale mediano del veicolo. … Par. 4 Sostituire il paragrafo con il seguente testo: 4. Senza pregiudizio delle disposizioni dell’allegato 5, paragrafo 61, comma g della presente Convenzione, il fondo della targa di immatricolazione sulla quale sono apposti il numero di immatricolazione e, se del caso, il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, completato eventualmente da una bandiera o da un emblema alle condizioni stabilite nell’allegato 3, può essere di materiale catarifrangente. Inserire un nuovo paragrafo 5 formulato come segue: 5. Il fondo della parte della targa di immatricolazione in cui è incorporato il segno distintivo deve essere dello stesso materiale utilizzato per il fondo della parte sulla quale è scritto il numero di immatricolazione.

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Allegato 3 Sostituire l’allegato 3 con il seguente testo: 1. Il segno distintivo previsto all’articolo 37 della Convenzione deve essere compo- sto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli. 2. Quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricola- zione, deve rispettare le seguenti prescrizioni: a) le lettere avranno un’altezza minima di 0,08 m ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01m. Le lettere saranno nere su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale. Il fondo bianco può essere di materiale catarifrangente. b) Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l’asse maggiore dell’ellisse può essere verticale. c) Il segno distintivo deve essere apposto in modo tale da non poter essere con- fuso con il numero di immatricolazione o pregiudicarne la leggibilità. d) Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell’ellisse saran- no di almeno 0,175 m e 0,115 m. Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell’ellisse saranno di almeno: i) 0,24 m e 0,145 m se il segno distintivo reca tre lettere; ii) 0,175 m e 0,115 m se il segno distintivo reca meno di tre lettere.

3. Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, si

applicano le seguenti disposizioni: a) le lettere avranno un’altezza minima di 0,02 m prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 m. b) i) Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, completato se del caso dalla bandiera o dall’emblema di tale Stato o dall’emblema dell’organizzazione regionale d’integrazione economica cui appartiene tale Stato, deve essere apposto all’estremità sinistra o destra della targa di immatricolazione posteriore, ma preferibilmente a sinistra o all’estre- mità superiore sinistra sulle targhe il cui numero è scritto su due righe. ii) Quando, oltre a questo segno distintivo, sulla targa di immatricolazione è apposto un simbolo non numerico e/o una bandiera e/o un emblema, regionale o locale, il segno distintivo dello Stato di immatricolazione deve trovarsi obbligatoriamente all’estremità sinistra della targa. c) La bandiera o l’emblema completante se del caso il segno distintivo dello Stato di immatricolazione deve essere posizionata/o in modo tale da non pregiudicare la leggibilità del segno distintivo e deve trovarsi preferibilmen- te sopra tale segno. d) Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione deve essere posizionato in maniera tale da poter essere facilmente identificabile e non poter essere con- fuso con il numero di immatricolazione o pregiudicarne la leggibilità. A tale scopo il segno distintivo deve almeno essere di un colore diverso da quello del numero di immatricolazione o essere posto su di un fondo di colore

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diverso da quello riservato al numero di immatricolazione, oppure essere nettamente separato, preferibilmente da un tratto, dal numero di immatrico- lazione. e) Per le targhe di immatricolazione dei motocicli e dei loro rimorchi come pure per le targhe il cui numero occupa due righe, la grandezza delle lettere del segno distintivo e, se del caso, quella della bandiera o dell’emblema del- lo Stato di immatricolazione o dell’emblema dell’organizzazione regionale d’integrazione economica cui appartiene lo Stato, possono essere ridotte di conseguenza. f) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano secondo gli stessi princi- pi alla targa di immatricolazione anteriore del veicolo quando questa è obbligatoria. 4. Le disposizioni pertinenti del paragrafo 3 dell’allegato 2 si applicano al segno distintivo.

Allegato 5 Par. 19 e 25, cap. II: Erratum riguardante unicamente la versione russa. Par. 61, cma. g), cap. IV: Erratum riguardante unicamente la versione russa.

Allegato 6 Sostituire l’allegato 6 con il seguente testo:

1. La patente nazionale di guida deve presentarsi sotto forma di documento.

2. La patente può essere su supporto plastico o cartaceo. Il formato su supporto

plastico avrà preferibilmente le seguenti dimensioni: 54 x 86 mm. Il colore sarà preferibilmente rosa. I caratteri e la posizione delle categorie sono stabiliti dalla legislazione nazionale con riserva delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7. 3. Sul recto della patente devono figurare il titolo «Patente di guida» nella o nelle lingua/e nazionale/i dello Stato di rilascio come pure il nome e/o il segno distintivo dello Stato che ha rilasciato la patente. 4. Le indicazioni elencate di seguito devono obbligatoriamente figurare sulla paten- te ai numeri indicati di seguito:

1. Cognome;

2. Nome/i e altri cognomi;

3. Data e luogo di nascita2;

4a) Data di rilascio; 4b) Data di scadenza;

2 Il luogo di nascita può essere sostituito da altre precisazioni stabilite dalla legislazione nazionale.

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4c) Nome o timbro dell’autorità che ha rilasciato la patente;

5. Numero della patente;

6. Fotografia del titolare;

7. Firma del titolare;

9. Categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida;

12. Informazioni supplementari o restrizioni relative ad ogni categoria (sottoca- tegoria) di veicoli, in forma cifrata; 5. Se la legislazione nazionale prescrive altre indicazioni, queste devono essere riportate sulla patente di guida ai numeri indicati di seguito: 4d) Numero di identificazione a fini amministrativi oltre al numero di cui al numero 5 del paragrafo 4;

8. Luogo di residenza abituale del titolare;

10. Data di rilascio per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;

11. Data di scadenza per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;

13. Informazioni a fini amministrativi in caso di cambiamento dello Stato di

residenza abituale; 14. Informazioni a fini amministrativi o altre informazioni relative alla sicurezza della circolazione stradale.

6. Tutte le indicazioni figuranti sulla patente devono essere esclusivamente in

caratteri latini. Se vengono utilizzati altri caratteri, le indicazioni devono essere trascritte anche in caratteri latini. 7. Le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 7 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero figurare preferibilmente sullo stesso lato della patente. La posizione delle altre indicazioni (numeri da 8 a 14 dei paragrafi 4 e 5) dovrebbe essere stabilita dalla legislazione nazionale. La legislazione nazionale può inoltre prescrivere un apposito spazio sulla patente destinato a contenere informazioni memorizzate in forma elettronica. 8. La patente di guida può essere rilasciata per le seguenti categorie di veicoli: «A» Motocicli; «B» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della cate- goria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi

750 kg; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui mas-

sa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 3500 kg; «C» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «D», la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg; o gli autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

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«D» Gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; o gli autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «BE» Gli autoveicoli della categoria «B» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg come pure la massa a vuoto dell’auto- veicolo; o gli autoveicoli della categoria «B» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg se il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati supera 3500 kg; «CE» Gli autoveicoli della categoria «C» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; «DE» Gli autoveicoli della categoria «D» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

9. All’interno delle categorie «A», «B», «C», «CE», «D» e «DE» la legislazione

nazionale può stabilire le seguenti sottocategorie di veicoli per le quali la patente di guida può essere rilasciata: «A1» I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore agli 11 kW (motoleggere); «B1» I tricicli e quadricicli a motore; «C1» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «D», la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg senza superare 7500 kg; o gli autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «D1» Gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere sia superiore a otto, escluso quello del conducente, ma non superi i sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; o gli autoveicoli della sottocategoria D1 trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «C1E» Gli autoveicoli della sottocategoria «C1» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 12 000 kg; «D1E» Gli autoveicoli della sottocategoria «D1» trainanti un rimorchio, non adibiti al trasporto di persone, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 12 000 kg. 10. La legislazione nazionale può introdurre categorie e sottocategorie di veicoli diverse da quelle sopraelencate. Le designazioni di dette categorie e sottocategorie non dovrebbero assomigliare agli altri simboli utilizzati nella Convenzione per le categorie e sottocategorie di veicoli; si dovrebbe inoltre utilizzare un altro tipo di caratteri.

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11. Per rappresentare le categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida si devono utilizzare i pittogrammi della tabella riportata di seguito.

Codice della categoria / Codice della sottocategoria / Pittogramma Pittogramma

A A1

B B1

C C1

D D1

BE

CE C1E

DE D1E

Allegato 7

Modificare il rimando 2) della pagina modello n. 1 (Recto del primo foglietto della copertina) come segue: 2) Tre anni al massimo dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della patente nazionale, se quest’ultima scade prima.

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Modificare la pagina modello n. 2 (Retro del primo foglietto della copertina) come segue:

La presente patente non è valida per la circolazione sul territorio

.............................................................................................................. 1)

Essa è valida sui territori di ogni altra Parte contraente, a condizione che sia esibita con la patente nazionale di guida. Le categorie di veico- li per la guida dei quali essa è valida sono stabilite alla fine del libret- to.

2)

Questa patente cesserà di essere valida sul territorio di un’altra Parte contraente se il relativo titolare vi stabilisce la propria residenza abituale.