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AS 2007 3637

Legge federale sulla pianificazione del territorio

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del 23 marzo 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20051, decreta:

I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 16a cpv. 1bis e 2 1bis Edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, possono essere ammessi in un’azienda agricola in quanto conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura, nonché con l’azienda medesima. Le autorizzazioni sono vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2 Edifici e impianti che servono all’ampliamento interno di un’azienda agricola

od orticola produttiva sono conformi alla zona. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 16b, rubrica e cpv. 2 Divieto d’utilizzazione e demolizione 2 Se l’autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolu- tiva, al decadere dell’autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato anteriore.

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Art. 24b cpv. 1, primo periodo, 1bis–1quater e 2 1 Se un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale non può sussistere senza un reddito supplementare, è possibile auto- rizzare lavori di trasformazione degli edifici e degli impianti esistenti per installare un’azienda accessoria affine non agricola. … 1bis Indipendentemente dalla necessità di un reddito supplementare possono essere autorizzate aziende accessorie con uno stretto legame materiale con l’azienda agri- cola; in tal caso possono essere ammessi ampliamenti di modeste dimensioni, purché negli edifici e impianti esistenti non vi sia sufficiente spazio a disposizione. 1ter Nei centri dell’azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto negli edifici e impianti esistenti e soltanto per aziende agroturi- stiche accessorie. 1quater Per evitare distorsioni della concorrenza, le aziende accessorie non agricole devono soddisfare i requisiti legali e le condizioni quadro previsti per le aziende commerciali che si trovano in situazioni paragonabili nelle zone edificabili. 2 L’azienda accessoria può essere diretta soltanto dal gestore dell’azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner convivente. L’assunzione di personale impiegato principalmente o esclusivamente nell’azienda accessoria è permessa soltanto per le aziende accessorie di cui al capoverso 1bis. In ogni caso, il lavoro prestato in questo settore dell’azienda deve essere svolto principalmente dalla famiglia del gestore.

Art. 24d, rubrica e cpv. 1, 1bis, 2, frase introduttiva, e 3, frase introduttiva Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, tenuta di animali a scopo di hobby, edifici e impianti degni di protezione 1 In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. 1bis Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici possono essere auto- rizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta partico- larmente rispettosa degli animali. Nuovi impianti esterni possono essere ammessi se sono necessari per una corretta custodia degli animali. Il Consiglio federale definisce il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente capoverso e quelle secondo il capoverso 1 e secondo l’articolo 24c. 2 Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: 3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli arti- coli 16a capoverso 2, 24b, 24c capoverso 2 e 24d.

3 RS 211.412.11

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Art. 34 cpv. 2 2 I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti: a. le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5); b. la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile; c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24d e 37a.

Art. 36 cpv. 2 2 Fintanto che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità, i governi canto- nali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisori, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) e ad emanare disposizioni restrittive per costruzioni fuori delle zone edificabili (art. 27a).

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2007.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2007.

4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2007 2159

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