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AS 2007 3641

Ordinanza sulla pianificazione del territorio

Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Modifica del 4 luglio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 34a Edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa (art. 16a cpv. 1bis LPT)

1 Sono ammessi edifici e impianti necessari per:

a. la produzione di combustibili o carburanti; b. la produzione di elettricità con recupero di calore dai combustibili o dai car- buranti ottenuti; c. la produzione di calore dai combustibili o dai carburanti ottenuti se gli edifi- ci e gli impianti necessari si trovano all’interno del nucleo dell’azienda agri- cola e se il calore serve all’approvvigionamento degli edifici e degli impianti che, unitamente al nucleo dell’azienda, formano un gruppo di edifici; d. le condotte per il trasporto dell’energia prodotta a utenti adeguati nonché le condotte per il trasporto della biomassa e per lo sgombero delle sostanze residue della produzione di energia; e. il trattamento della biomassa fornita e delle sostanze residue della pro- duzione di energia. 2 I sostrati trattati devono provenire per oltre la metà della loro massa dall’azienda di ubicazione o da aziende agricole che si trovano di regola a una distanza di 15 km. Questa parte deve corrispondere ad almeno il 10 per cento del contenuto energetico di tutti i sostrati trattati. Le fonti dei sostrati restanti devono trovarsi di norma entro una distanza di 50 km. In via eccezionale possono essere autorizzate distanze più lunghe. 3 L’intero impianto dev’essere subordinato all’azienda agricola e contribuire all’uso efficiente delle energie rinnovabili.

4 Vanno adempiuti i requisiti di cui all’articolo 34 capoverso 4.

1 RS 700.1

2007-0947 3641

Pianificazione del territorio. O RU 2007

Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva 1 È considerata ampliamento interno (art. 16a cpv. 2 LPT) la costruzione di edifici e impianti per la tenuta di animali non dipendente dal suolo se:

Art. 37 cpv. 1 1 È considerata ampliamento interno (art. 16a cpv. 2 LPT) la costruzione di edifici e impianti per l’orticoltura e il giardinaggio non dipendenti dal suolo, se la superficie coltivata in modo indipendente dal suolo non supera il 35 per cento della superficie coltivata destinata all’orticoltura e al giardinaggio dell’azienda e non è superiore a

5000 m2.

Art. 40 Aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT)

1 L’autorizzazione per un’azienda accessoria non agricola presuppone che:

a. l’azienda accessoria si trovi all’interno del nucleo dell’azienda agricola; b. l’azienda accessoria sia tale da garantire che l’utilizzazione dell’azienda agricola rimanga assicurata; c. il carattere di azienda agricola rimanga essenzialmente immutato; d. l’azienda agricola di ubicazione sia un’azienda ai sensi dell’articolo 5 o 7 della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale. 2 La necessità di un reddito supplementare (art. 24b cpv. 1 LPT) dev’essere compro- vata mediante un piano aziendale.

3 Sono considerate aziende accessorie con uno stretto legame materiale con

l’azienda agricola in particolare: a. le offerte agrituristiche quali ristorazione in fattoria, pernottamento sulla paglia, affitto di stanze nella fattoria, bagni di fieno; b. le offerte socio-terapeutiche e pedagogiche nelle quali la vita e, nella misura del possibile, il lavoro in fattoria sono una parte fondamentale della terapia. 4 Se negli edifici e impianti esistenti non c’è spazio disponibile o sufficiente per l’avviamento di un’azienda accessoria non agricola secondo l’articolo 24b capover- so 1bis LPT, possono essere autorizzate costruzioni annesse o mobiliari fino a una superficie di 100 m2.

5 L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione secondo

l’articolo 24b LPT non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce mediante decisione. Su richiesta, occorre decidere, nell’ambito di una nuova proce- dura di autorizzazione, se l’azienda accessoria non agricola può essere autorizzata ai sensi di un’altra disposizione.

2 RS 211.412.11

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Pianificazione del territorio. O RU 2007

Art. 42 cpv. 3 e 4 3 Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immu- tata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguen- ti regole: a. all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda comput- abile non può essere ampliata oltre il 60 per cento; b. se non è possibile o accettabile un ampliamento all’interno del volume dell’edificio, si può procedere ad un ampliamento esterno; in questo caso, l’ampliamento totale non deve superare i 100 m2 o il 30 per cento della superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati solo per metà,

4 Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della

distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell’edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3. Il capoverso 3 lettera a non è applicabile. Ove risulti indicato dal profi- lo oggettivo, l’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente.

Art. 42a cpv. 2 2 Per gli edifici abitativi agricoli costruiti legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale, possono essere ammessi ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio entro i limiti definiti nell’articolo 42 capoverso 3.

Art. 42b Trasformazione di edifici o di parti di edificio disabitati per la tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24d cpv. 1bis LPT) 1 La tenuta di animali a scopo di hobby è considerata un ampliamento dell’utilizza- zione a scopo abitativo dell'abitazione situata nelle vicinanze. 2 Essa è computata nelle possibilità di ampliamento dell’edificio abitativo secondo gli articoli 42 capoverso 3 o 42a capoverso 2.

Art. 42c Tenuta particolarmente rispettosa degli animali (art. 24d cpv. 1bis LPT) 1 Se il diritto federale fissa criteri supplementari rispetto a quelli definiti dalla legi- slazione sulla protezione degli animali per una tenuta particolarmente rispettosa degli animali3, le installazioni per la tenuta di animali a scopo di hobby negli edifici e negli impianti esistenti devono soddisfare tali criteri.

3 Secondo il diritto vigente, in particolare l’O del DFE del 7 dic. 1998 concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (RS 910.132.4).

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2 Se il diritto federale non stabilisce criteri supplementari, l’autorità preposta all’autorizzazione stabilisce per ogni singolo caso i requisiti minimi che garantiscon- o una tenuta particolarmente rispettosa degli animali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2007.

4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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