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AS 2007 3669

AS 2007 3669

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 20 luglio 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:

I Il numero 17 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

20 luglio 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 916.01

2007-1799 3669

O sulle importazioni agricole RU 2007

Allegato 1 (art. 5)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)

1701. 1100 35.00 1200 35.00

9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario

9999 35.00

1702. 3029 11.30 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 15.00 PGI non necessario
3042 31.40 PGI non necessario
3048 9.00 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 31.40 PGI non necessario

9019 35.00 9022 17.90

9023 15.00 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario

9032 21.70 9033 10.00

9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

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