AS 2007 3673
Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo)
Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo)
RS 0.232.142.2; RU 1977 1711
I Decisione del 5 dicembre 1996 che modifica la Convenzione Entrata in vigore il 1° luglio 1997
Traduzione1
Art. 1 Il nuovo testo dell’articolo 79 paragrafo (2) CBE è il seguente: (2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui nel Bollettino europeo dei brevetti è stata menzio- nata la pubblicazione del rapporto di ricerca europea.
Art. 2 L’articolo 79 paragrafo (2) CBE, modificato dalla presente decisione, è applicabile a tutte le domande di brevetto europeo per le quali, al 1° luglio 1997, non sono ancora validamente state pagate le tasse di designazione il cui termine di pagamento previ- sto nell’articolo 79 paragrafo (2) CBE non è ancora scaduto.
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1997.
1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3673).
2007-0858 3673
Conv. sul brevetto europeo RU 2007
II Decisione del 27 ottobre 2005 che modifica la Convenzione Entrata in vigore il 1° gennaio 2006
Traduzione2
Art. 1 Il nuovo testo dell’articolo 97 paragrafi (4) e (5) CBE è il seguente: (4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto sol- tanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della men- zione di questa concessione. Questa menzione è pubblicata al più presto due mesi dopo l’inizio del termine di cui al paragrafo (2) lettera b). (5) Il regolamento di esecuzione può disporre che il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo (4) non può essere inferiore a tre mesi. Se la traduzione non è pre- sentata in tempo utile, la domanda e considerata ritirata.
Art. 2 (1) La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2006. (2) L’articolo 97 paragrafi (4) e (5) CBE, modificato dalla presente decisione, è applicabile alle domande di brevetto europeo per le quali è emessa una notificazione ai sensi dell’articolo 51 paragrafo (4) del regolamento di esecuzione della CBE dopo il 1° gennaio 2006.
III Campo d’applicazione il 27 giugno 2007, complemento3 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Malta 1° dicembre 2006 A 1° marzo 2007 Olanda Antille olandesi 4 ottobre 2006 A 1° gennaio 2007
2 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3674).
3 Completa quelli in RU 1977 1977, 1978 597, 1980 645, 1987 707, 1990 878, 2003 2229 e 2006 3261. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).