AS 2007 3675
Regolamento di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei
Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei
RS 0.232.142.21; RU 1977 1781
Decisione del Consiglio d’amministrazione del 10 dicembre 1998 Entrata in vigore il 1° gennaio 1999
Traduzione1
Art. 1 …
Art. 2 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
1. Il nuovo testo della regola 32 paragrafo (2) lettera c è il seguente:
c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono esse- re tali che una riproduzione elettronica o fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi ecce- zionali, in cui figura su disegno, la scala deve essere rappresentata grafica- mente.
2. Il nuovo testo della regola 35 paragrafo (3) è il seguente:
(3) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti elettronicamente o direttamente, in particolare mediante scansione, fotografia, procedimento elettrostatico, stampa offset e microfil- m, in numero illimitato di esemplari. I fogli non devono presentare strappi né essere spiegazzati o piegati. Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata.
3. Il nuovo testo della regola 66 paragrafo (2), primo periodo è il seguente:
(2) La decisione è certificata autentica dal presidente della commissione di ricorso e dall’agente competente della cancelleria di detta commissione con la firma di entrambi o mediante altri accorgimenti adeguati.
1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3675).
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4. Il nuovo testo della regola 76 paragrafo (3) è il seguente:
(3) Il verbale è certificato autentico dall’agente che lo ha redatto e dall’agente che ha condotto la procedura orale o l’istruzione con la firma di entrambi o con altri accorgimenti adeguati.
5. Il nuovo testo della regola 78 è il seguente:
Regola 78 Notifica per posta (1) Le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti prescrive questo genere di notifica, sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le altre notifiche per posta sono fatte mediante lettera raccomandata. (2) La notifica fatta per lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno è con- siderata consegnata al destinatario nel decimo giorno che segue la consegna alla posta, a meno che il documento da notificare non gli sia pervenuto ovvero non gli sia pervenuto più tardi; in caso di contestazione, spetta all’Ufficio europeo dei brevetti provare che la lettera è giunta a destinazione o, se del caso, stabilire la data della sua consegna al destinatario. (3) La notifica mediante lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno è considerata effettuata anche se la lettera è stata respinta. (4) Nella misura in cui la notifica per posta non è interamente disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi (1)–(3), alla medesima è applicabile la legislazione dello Stato sul cui territorio la notifica è effettuata.
6. Il nuovo testo della regola 95bis è il seguente:
Regola 95bis Allestimento, gestione e conservazione degli inserti (1) L’Ufficio europeo dei brevetti allestisce, gestisce e conserva gli inserti relativi a ciascuna domanda di brevetto europeo e a ciascun brevetto europeo. (2) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti determina in che forma sono allestiti, gestiti e conservati gli inserti delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei. (3) I documenti assunti in un inserto elettronico sono considerati come originali. (4) Gli inserti delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei sono con- servati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dallo scadere dell’anno nel corso del quale, secondo i casi: a) la domanda è stata respinta, ritirata o considerata ritirata; b) il brevetto è stato revocato in seguito a una procedura di opposizione; c) il brevetto o la durata prorogata o la relativa protezione a norma dell’articolo 63 paragrafo (2) è scaduto nell’ultimo degli Stati designati.
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(5) Ferme restando le disposizioni del paragrafo (4), gli inserti relativi alle domande di brevetto europeo che sono state all’origine del deposito di domande divisionali ai sensi dell’articolo 76, o di nuove domande ai sensi dell’articolo 61 paragrafo (1) lettera b), sono conservati per un periodo che non può essere inferiore al periodo di conservazione dell’inserto corrispondente a una qualsiasi di queste ultime domande. Questa disposizione si applica pure agli inserti dei brevetti concessi in base a tali domande.
7. Il nuovo testo della regola 104 paragrafo (1) è il seguente:
(1) Quando l’Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del Trattato di Cooperazione, la domanda internazionale deve essere depositata in tede- sco, in inglese o in francese. Essa deve essere depositata in tre esemplari; ciò vale anche per qualsiasi documento menzionato nell’elenco previsto alla regola 3.3(a) (ii) del Regolamento d’esecuzione del Trattato di Cooperazione, ad eccezione della ricevuta per le tasse pagate o dell’assegno destinato al pagamento delle tasse. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può tuttavia disporre che la domanda internazionale e tutta la pertinente documentazione deve essere depositata in meno di tre esemplari.
Art. 3 Nel Regolamento di esecuzione della CBE viene inserita, nel capitolo IV della parte settima, la nuova regola 84bis seguente: Regola 84bis Documenti depositati in ritardo (1) I documenti depositati in ritardo all’Ufficio europeo dei brevetti sono considera- ti depositati tempestivamente se, conformemente ai criteri stabiliti dal Presidente dell’Ufficio, sono stati consegnati in tempo utile entro la scadenza del termine alla posta o a un servizio di consegna riconosciuto, a meno che vengano recapitati più di tre mesi dopo la scadenza del termine. (2) Il paragrafo (1) è applicabile ai termini previsti nella Convenzione per gli atti compiuti presso l’amministrazione competente di cui all’articolo 75 paragrafo (1) lettera b) o paragrafo (2) lettera b).
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
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