AS 2007 37
Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori
Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori
Modifica del 9 ottobre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20021 sul traffico viaggiatori, ordina:
I L’ordinanza del DFF del 1° febbraio 20022 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori è modificata come segue:
Allegato
Gruppo tariffale Designazione della merce Aliquota forfettaria Franchi
17 Manufatti di tabacco:
– sigarette 136.00 il kg
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
9 ottobre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans–Rudolf Merz