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AS 2007 37

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Modifica del 9 ottobre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20021 sul traffico viaggiatori, ordina:

I L’ordinanza del DFF del 1° febbraio 20022 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori è modificata come segue:

Allegato

Gruppo tariffale Designazione della merce Aliquota forfettaria Franchi

17 Manufatti di tabacco:

– sigarette 136.00 il kg

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

9 ottobre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans–Rudolf Merz

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