AS 2007 3705
Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale
Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale
RS 0.741.20; RU 1993 498
Emendamenti alla Convenzione Entrati in vigore il 28 marzo 2006
Traduzione1
A. Emendamenti al testo principale della Convenzione Art. 1 Inserire i nuovi commi ebis) ed eter) formulati come segue: ebis) Il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale. eter) Il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali.
Art. 7 Sostituire l’attuale art. 7 con il seguente testo: 1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di renderli più visibili e più leggibili la notte, i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo, i segnali di prescrizione e i segnali di direzione siano illuminati o catarifrangenti, ma senza che ciò comporti un abbagliamento degli utenti della strada. 2. Le Parti contraenti possono anche permettere l’utilizzo di materiali fluorescenti; in tal caso devono stabilire quali segnali possono essere muniti di tali materiali. 3. Le legislazioni nazionali dovrebbero definire delle norme di utilizzo dei segnali illuminati, dei segnali catarifrangenti e fluorescenti. Dovrebbero inoltre precisare le situazioni in cui vanno utilizzate le diverse classi di materiale catarifrangente. 4. I simboli in differenti colori, scuri o chiari, impiegati sui segnali possono essere delimitati da bande strette contrastanti, chiare o scure, secondo il caso.
1 Dal testo originale francese (RO 2007 3705).
2005-3410 3705
Conv. dell’8 nov. 1968 sulla segnaletica stradale RU 2007
5. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per trasmettere delle infor- mazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni, dei segnali le cui indicazioni sono visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.
Art. 8 Par. 3 Modificare come segue: 3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, principalmente per facili- tare l’interpretazione dei segnali, un’iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all’interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensio- ne di quest’ultimo non viene ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l’iscrizione.
Art. 13 Par. 2 Modificare come segue: 2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica l’inizio del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un’altra prescrizione è resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.
Art. 13bis Inserire un nuovo par. 2bis formulato come segue: 2bis. Il segnale E, 11a deve essere utilizzato per le gallerie di 1000 m e più e nei casi previsti dalla legislazione nazionale. Per le gallerie di 1000 m e più, la lunghezza deve essere scritta o nella parte inferiore del segnale o su un pannello aggiuntivo H, 2 come descritto nell’allegato 1, sezione H. Il nome della galleria può essere indicato conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 8 della presente Convenzione.
Art. 26bis Par. 1 Modificare come segue: 1. La demarcazione delle corsie riservate a talune categorie di veicoli, comprese le corsie per velocipedi, è realizzata mediante strisce che si distinguono chiaramente dalle altre strisce continue o discontinue poste sulla carreggiata, segnatamente per la loro maggiore larghezza e per gli intervalli più ridotti dei segmenti.
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Art. 29 Par. 2 Modificare il primo periodo come segue: 2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore blu può essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta è permessa, ma soggetta a determinate condizioni o restrizioni (durata limitata, pagamento, categoria di utenti ecc.). … Par. 4 Modificare come segue: 4. I segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento devono essere riconoscibili facilmente e per tempo dai conducenti. Devono essere visibili sia di giorno che di notte. Si raccomanda che questi segni, soprattutto nelle zone dove l’illuminazione è insuf- ficiente, siano catarifrangenti.
Inserire un nuovo articolo 29bis formulato come segue: Art. 29bis 1. Quando segni orizzontali permanenti devono essere modificati per un determina- to periodo di tempo, segnatamente in ragione di cantieri o di deviazioni, si devono apporre segni temporanei di colore diverso da quelli utilizzati per la segnaletica permanente. 2. I segni temporanei prevalgono sui segni permanenti e gli utenti della strada sono tenuti a rispettarli. Quando la presenza simultanea di segnaletica permanente e di segnaletica temporanea può generare confusione, si devono coprire o cancellare i segni permanenti. 3. I segni temporanei sono preferibilmente catarifrangenti e possono essere comple- tati da luci, chiodi o catadiottri per migliorare la guida del traffico.
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B. Emendamenti agli allegati della Convenzione Allegato 1
Sezione C, Sottosezione II Par. 9, comma c) Sopprimere il punto vii).
Sezione D, Sottosezione II Par. 3 Modificare come segue:
3. Il segnale D, 3 «ROTATORIA» indica ai conducenti l’obbligo di seguire le
direzioni indicate dalle frecce nel senso rotatorio. Se il senso rotatorio è segnalato dal segnale D, 3 e dal segnale B, 1 o B, 2, il conducente che si trova già nella rotato- ria ha la precedenza sugli altri.
Sezione E, Sottosezione II Par. 9 Sostituire gli attuali commi con i seguenti: a) Il segnale E, 11a «GALLERIA» indica un tratto di strada che passa in una galleria e al quale si applicano norme speciali. Il segnale è posto nel punto a partire dal quale si applicano le suddette norme. b) Per preavvisare gli utenti, il segnale E, 11a può inoltre essere posto a una distanza adeguata dal punto dove si applicano le norme speciali; tale segnale deve indicare, o nella parte inferiore o su un pannello aggiuntivo H, 1 come descritto alla sezione H del presente allegato, la distanza tra il punto in cui è collocato e il punto a partire dal quale si applicano le suddette norme spe- ciali. c) Un segnale E, 11b «FINE DELLA GALLERIA» può essere posto nel luogo a partire dal quale non si applicano più le norme speciali.
Inserire un nuovo paragrafo 14 formulato come segue:
14. Segnali che indicano un posto di fermata in caso di emergenza o di pericolo
Il segnale E, 17 «POSTO DI FERMATA IN CASO DI EMERGENZA» indica un’area che può essere utilizzata dai conducenti per fermarsi o sostare esclusivamen- te in caso di emergenza o di pericolo. Se tale posto di fermata è dotato di un telefono di emergenza e/o di un estintore, il segnale riporta i simboli F, 14 e/o F, 15 o nella parte inferiore o su un pannello rettangolare posto sotto il segnale. Di detto segnale esistono due modelli: l’E, 17a e l’E, 17b.
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Sezione F, Sottosezione I Comma 2 Modificare l’ultima frase come segue: 2. … Il simbolo è nero o blu scuro, ad eccezione dei simboli F, 1a; F, 1b; F, 1c e F, 15 che sono rossi. Il simbolo F, 14 può essere rosso.
Sottosezione II Par. 2 Aggiungere i nuovi simboli F, 14 e F, 15 seguenti: F, 14 TELEFONO DI EMERGENZA F, 15 ESTINTORE
Sezione G, Sottosezione V Inserire un nuovo par. 11 formulato come segue:
11. Segnali che indicano le uscite di emergenza
a) I segnali G, 23a e G, 23b indicano il punto dove si trovano le uscite di emer- genza. b) I segnali G, 24a, G, 24b e G, 24c sono esempi per indicare la direzione e la distanza rispetto alle uscite di emergenza più vicine. Nelle gallerie i segnali non devono essere distanti più di 50 m gli uni dagli altri e devono essere posti sulle pareti a un’altezza compresa tra 1 m e 1,5 m. c) I segnali G, 23 e G, 24 hanno un fondo di colore verde e i simboli, le frecce e le indicazioni delle distanze sono bianchi o di colore chiaro.
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Allegato 3
Segue la riproduzione dei nuovi segnali e simboli introdotti con gli emendamenti di cui sopra:
E 17a E 17b
F 14 F 15
G 23a G 23b
G 24a G 24b
G 24c
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