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AS 2007 3739

AS 2007 3739

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 16 giugno 1999 Entrato in vigore il 1° settembre 1999

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Nella seconda parte del regolamento di esecuzione della CBE viene aggiunto,

sotto il titolo «Invenzioni biotecnologiche», il seguente capitolo VI con le regole 23ter, 23quater, 23quinquies e 23sexies:

Capitolo VI Invenzioni biotecnologiche

Regola 23ter Generalità e definizioni (1) Per le domande di brevetto europeo e i brevetti europei che hanno quale oggetto invenzioni biotecnologiche, le disposizioni pertinenti della Convenzione devono essere applicate e interpretate conformemente alle prescrizioni del presente capitolo. La direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche costituisce un mezzo complementare di interpretazione. (2) Per «invenzioni biotecnologiche» si intendono le invenzioni che hanno quale oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un proce- dimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico. (3) Per «materiale biologico» si intende qualsiasi materiale che contiene informa- zioni genetiche e che si autoriproduce o può essere riproducibile in un sistema biologico. (4) Per «varietà vegetale» si intende ogni insieme di un taxon botanico del rango noto più basso il quale, a prescindere che le condizioni per la concessione della protezione della varietà siano pienamente soddisfatte, può essere: a) definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un determi- nato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi;

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3739).

2007-0872 3739

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

b) distinto da un qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; e c) considerato un’unità, tenuto conto che può essere riprodotto conforme. (5) Un procedimento per l’ottenimento di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione. (6) Per «procedimento microbiologico» si intende qualsiasi procedimento nel quale si utilizza un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

Regola 23quater Invenzioni biotecnologiche brevettabili Le invenzioni biotecnologiche sono brevettabili anche se hanno quale oggetto: a) un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto per il tramite di un procedimento tecnico, anche se esisteva già in natura; b) piante o animali, se l’eseguibilità dell’invenzione non è tecnicamente limita- ta a una determinata varietà vegetale o razza animale; c) un procedimento microbiologico o un altro procedimento tecnico oppure un prodotto ottenuto mediante tali procedimenti, sempre che non si tratti di una varietà vegetale o razza animale.

Regola 23quinquies Eccezioni alla brevettabilità Conformemente all’articolo 53 lettera a), i brevetti europei non vengono concessi per le invenzioni biotecnologiche che hanno quale oggetto: a) procedimenti di clonazione di esseri umani; b) procedimenti per modificare l’identità genetica germinale dell’essere umano; c) l’impiego di embrioni umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti per modificare l’identità genetica degli animali, atti a provo- care loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da siffatti procedimenti.

Regola 23sexies Il corpo umano e i suoi elementi (1) Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili. (2) Un elemento isolato del corpo umano od ottenuto in altro modo mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

(3) L’applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

2. Il nuovo testo della regola 28 paragrafo 6 è il tenore seguente:

(6) Materiale biologico derivato ai sensi del paragrafo 3 è qualsiasi materiale che presenta ancora le caratteristiche del materiale depositato essenziali per l’attuazione dell’invenzione. Gli impegni contemplati nel paragrafo 3 non ostano al deposito di un materiale biologico derivato se tale deposito è necessario ai fini della procedura in materia di brevetti.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° settembre 1999.

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