Lexipedia

AS 2007 3743

Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 13 ottobre 1999 Entrata in vigore il 1° marzo 2000

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 15 paragrafo (2) è il seguente:

(2) Le tasse di deposito e di ricerca per la nuova domanda di brevetto europeo devono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dal suo deposito. Le tasse di designazione devono essere pagate entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui nel Bollettino europeo dei brevetti viene menzionata la pubblicazione del rappor- to di ricerca europea relativo alla nuova domanda di brevetto europeo.

2. Il nuovo testo della regola 18 è il seguente:

Regola 18 Pubblicazione della designazione dell’inventore (1) La persona designata come inventore è menzionata come tale nella domanda di brevetto europeo pubblicata e nel fascicolo del brevetto europeo, sempre che non abbia comunicato per iscritto all’Ufficio europeo dei brevetti di rinunciare al diritto di essere pubblicata come tale. (2) Se un terzo presenta all’Ufficio europeo dei brevetti una decisione passata in giudicato in virtù della quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1.

3. Il nuovo testo della regola 25 paragrafo (2) è il seguente:

(2) Le tasse di deposito e di ricerca per ogni domanda divisionale europea devono essere pagate entro un mese dal suo deposito. Le tasse di designazione devono essere pagate entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui nel Bollettino europeo dei brevetti viene menzionata la pubblicazione del rapporto di ricerca europea relativo alla nuova domanda di brevetto europeo.

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3743).

2007-0871 3743

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

4. Il nuovo testo della regola 38 paragrafi (3)–(6) è il seguente:

(3) La copia della domanda anteriore deve essere presentata prima della scadenza del sedicesimo mese dalla data di priorità. La copia deve essere autenticata dall’amministrazione presso la quale la domanda anteriore è stata depositata; ad essa va unito un attestato di questa amministrazione indicante la data di deposito della domanda anteriore. (4) La copia della domanda anteriore è considerata debitamente prodotta se una copia di tale domanda, a disposizione dell’Ufficio europeo dei brevetti, viene alle- gata all’inserto della domanda di brevetto europeo secondo le modalità stabilite dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. (5) La traduzione della domanda anteriore, richiesta a norma dell’articolo 88 para- grafo 1, deve essere presentata entro il termine stabilito dall’Ufficio europeo dei brevetti e, al più tardi, entro il termine previsto dalla regola 51 paragrafo 6. Invece della traduzione, può essere presentata una dichiarazione nella quale si attesti che la domanda di brevetto europeo è una traduzione integrale della domanda anteriore. È applicabile il paragrafo 4. (6) Le indicazioni contenute nella dichiarazione di priorità sono menzionate nella domanda di brevetto europeo pubblicata e riportate sul fascicolo del brevetto euro- peo.

5. Il nuovo testo della regola 85bis paragrafo (1) è il seguente:

(1) Se non viene pagata entro i termini fissati nell’articolo 78 paragrafo 2, nell’ar- ticolo 79 paragrafo 2, nella regola 15 paragrafo 2, nella regola 25 paragrafo 2 o nella regola 107 paragrafo 1 lettere c)–e), la tassa di deposito, la tassa di ricerca, una tassa di designazione o la tassa nazionale di base può venire pagata entro un termine supplementare di un mese a decorrere dall’invio di una notificazione che indichi l’inosservanza del termine fissato, versando, entro detto termine, una soprattassa.

6. Il nuovo testo della regola 85ter è il seguente:

Se non è stata formulata entro il termine previsto all’articolo 94 paragrafo 2 o alla regola 107 paragrafo 1 lettera f, la richiesta d’esame può essere formulata entro un termine supplementare di un mese a decorrere dall’invio di una notificazione che indichi l’inosservanza del termine previsto, versando, entro detto termine, una soprattassa.

7. Il nuovo testo della regola 92 paragrafo (1) lettera g) è il seguente:

g) cognome, nomi e indirizzo dell’inventore designato dal richiedente o dal titolare del brevetto europeo, a meno che l’inventore non abbia rinunciato, secondo la regola 18 paragrafo 1, al diritto di essere pubblicato come tale;

3744

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

8. Il nuovo testo della regola 93 lettera c) è il seguente:

c) i documenti concernenti la designazione dell’inventore se questi ha rinun- ciato al diritto di essere pubblicato come tale in virtù della regola 18 para- grafo 1;

9. Il nuovo titolo della parte ottava è il seguente:

Parte ottava Disposizioni di applicazione della parte ottava della convenzione

10. Dopo la regola 103 viene inserita una parte nona dal seguente titolo contenente le regole 104–112:

Parte nona Disposizioni di applicazione della parte decima della convenzione

11. La previgente regola 104bis diventa regola 105.

12. Le previgenti regole 104ter–106bis vengono sostituite dalle

nuove regole 106–112 seguenti: Regola 106 Tassa nazionale La tassa nazionale prevista all’articolo 158 paragrafo 2 si compone delle tasse seguenti: a) una tassa nazionale di base, di importo pari alla tassa di deposito prevista all’articolo 78 paragrafo 2; e b) le tasse di designazione previste all’articolo 79 paragrafo 2.

Regola 107 L’Ufficio europeo dei brevetti quale Ufficio designato o eletto (1) Se è stata depositata una domanda internazionale di cui all’articolo 150 para- grafo 3, il richiedente effettua gli atti enumerati qui di seguito, entro un termine di 21 mesi se è applicabile l’articolo 22 paragrafi 1 e 2 del Trattato di cooperazione, o di 31 mesi se è applicabile l’articolo 39 paragrafo 1 lettera a) del medesimo Trattato, a decorrere dalla data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, dalla data di priorità: a) presenta, se del caso, la traduzione della domanda internazionale necessaria in virtù dell’articolo 158 paragrafo 2; b) indica i documenti di domanda, quali presentati inizialmente o nella versione modificata, sui quali si basa la procedura europea di concessione; c) paga la tassa nazionale di base di cui alla regola 106 lettera a); d) paga le tasse di designazione se è già trascorso il termine di cui all’arti- colo 79 paragrafo 2;

3745

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

e) paga la tassa di ricerca di cui all’articolo 157 paragrafo 2 lettera b) se deve essere redatto un rapporto complementare di ricerca europea; f) presenta la richiesta di esame conformemente all’articolo 94 se il termine menzionato nell’articolo 94 paragrafo 2 scade prima; g) paga la tassa annua per il terzo anno conformemente all’articolo 86 para- grafo 1 se essa è esigibile anticipatamente in conformità con la regola 37 paragrafo 1; h) presenta, se del caso, l’attestato di esposizione previsto nell’articolo 55 paragrafo 2 e nella regola 23. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti ha redatto un rapporto di esame preliminare internazionale, viene accordata al richiedente una riduzione della tassa di esame a norma del regolamento relativo alle tasse. Se il rapporto è stato redatto per talune parti della domanda internazionale conformemente all’articolo 34 paragrafo 3 lette- ra c) del Trattato di cooperazione, la riduzione viene concessa solo se l’esame verte sull’oggetto trattato nel rapporto.

Regola 108 Conseguenza del mancato pagamento della tassa nazionale (1) Se la tassa nazionale di base non è pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. (2) La designazione di uno Stato contraente per il quale la tassa di designazione non è stata pagata in tempo utile è considerata ritirata.

Regola 109 Modifica della domanda Ferme restando le disposizioni della regola 86 paragrafi 2-4, la domanda può essere modificata una volta entro il termine improrogabile di un mese a decorrere dall’invio di una relativa notificazione al richiedente. La domanda modificata serve come base per qualsiasi ricerca complementare necessaria in virtù dell’articolo 157 paragrafo 2.

Regola 110 Rivendicazioni soggette a tassa, conseguenza del mancato pagamento (1) Se i documenti della domanda sui quali si fonda la procedura di concessione europea contengono più di dieci rivendicazioni, per l’undicesima rivendicazione e per ogni rivendicazione ulteriore deve essere versata una tassa di rivendicazione entro il termine previsto dalla regola 107 paragrafo 1. (2) Le tasse di rivendicazione che non sono state pagate in tempo utile possono essere validamente versate entro un termine supplementare improrogabile di un mese a decorrere dall’invio di una notificazione che indichi il mancato pagamento. Se entro tale termine supplementare vengono presentate rivendicazioni modificate, le tasse di rivendicazione sono calcolate in base alle rivendicazioni modificate. (3) Le tasse di rivendicazione pagate entro il termine di cui al paragrafo 1 che superano le tasse esigibili di cui al paragrafo 2 secondo periodo vengono rimborsate.

3746

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

(4) In caso una tassa di rivendicazione non venga pagata in tempo utile, si considera che il richiedente abbia abbandonato la rivendicazione.

Regola 111 Esame di talune condizioni formali da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti (1) Qualora alla scadenza del termine fissato nella regola 107 paragrafo 1 le infor- mazioni riguardanti l’inventore di cui nella regola 17 paragrafo 1 non siano ancora state comunicate, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a fornire tali informazioni entro un termine da esso impartito. (2) Qualora sia rivendicata la priorità di una domanda anteriore e il numero di deposito o la copia della domanda anteriore previsti nell’articolo 88 paragrafo 1 e nella regola 38 paragrafi 1–3 non siano ancora stati presentati allo scadere del termi- ne applicabile fissato nella regola 107 paragrafo 1, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a presentare il numero di deposito o la copia della domanda anteriore entro un termine da esso impartito. È applicabile la regola 38 paragrafo 4. (3) Qualora allo scadere del termine di cui alla regola 107 paragrafo 1 non sia stato presentato all’Ufficio europeo dei brevetti l’elenco della sequenza di cui alla rego- la 5.2 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione o questo non sia redatto conformemente alle norme prescritte o non sia stato prodotto sul supporto informatico prescritto, il depositante è invitato a depositare l’elenco della sequenza redatto conformemente alle norme prescritte o sul supporto informatico prescritto entro un termine stabilito dall’Ufficio europeo dei brevetti.

Regola 112 Esame dell’unità dell’invenzione da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti Qualora solo una parte della domanda internazionale sia stata oggetto di una ricerca dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, avendo essa ritenuto che la domanda non soddisfa all’esigenza di unità dell’invenzione e qualora il richieden- te non abbia pagato nei termini prescritti tutte le tasse addizionali di cui all’articolo 17 paragrafo 3 lettera a) del Trattato di cooperazione, l’Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda soddisfa all’esigenza di unità dell’invenzione. Se ritiene che l’esigenza di unità dell’invenzione non è soddisfatta, l’Ufficio europeo dei brevetti comunica al richiedente la possibilità di allestire un rapporto di ricerca europea per le parti della domanda internazionale per le quali non è stata eseguita alcuna ricerca pagando una tassa di ricerca per ciascuna ulteriore invenzione entro un termine da esso assegnato non inferiore a due né superiore a sei settimane. La divisione di ricerca redige il rapporto di ricerca europea per le parti della domanda internazionale che concernono le invenzioni le cui tasse di ricerca sono state pagate. È applicabile la regola 46 paragrafo 2.

3747

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

Art. 2 Il regolamento relativo alle tasse è modificato come segue: 1. Il nuovo testo dell’articolo 2 numeri 1, 2, 15, 19 e 21 del regolamento relativo alle tasse è il seguente:

1. Tassa di deposito (art. 78 par. 2), tassa nazionale di base

(regola 106 lett. a) 127 EUR

2. Tassa di ricerca

– per una ricerca europea o una ricerca europea com- plementare (art. 78 par. 2, regole 46 par. 1 e 112, art. 157 par. 2 lett. b) 690 EUR – per una ricerca internazionale (regola 16.1 PCT e regola 105 par. 1) 945 EUR

15. Tassa di rivendicazione per l’undicesima rivendicazione e

per ogni rivendicazione ulteriore (regole 31 par. 1, 51 40 EUR par. 7 e 110 par. 1)

19. Tassa per l’esame preliminare di una domanda internazio-

nale (regola 58 PCT e regola 105 par. 2) 1 533 EUR

21. Tassa di riserva (regola 40 par. 2 lett. e) e regola 68 par. 3

lett. e) PCT, regola 105 par. 3) 1 022 EUR

2. Il rinvio alla regola 104ter paragrafo 6 contenuto all’articolo 12 paragrafo 2 del regolamento relativo alle tasse è sostituito da un rinvio alla regola 107 paragrafo 2.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2000.

Art. 4 Sono applicabili le seguenti disposizioni transitorie: 1. Le regole 15 paragrafo 2 e 25 paragrafo 2 nella versione modificata sono appli- cabili a tutte le domande di brevetto europeo le cui tasse di designazione non sono ancora state validamente pagate il 1° marzo 2000 e il cui termine di pagamento secondo le previgenti regole 15 paragrafo 2 e 25 paragrafo 2 non è ancora scaduto. 2. La regola 107 paragrafo 1 lettera d) è applicabile a tutte le domande di brevetto internazionali le cui tasse di designazione non sono ancora state validamente pagate il 1° marzo 2000 e il cui termine di pagamento secondo la regola 104ter paragrafo 1 lettera b) ii) non è ancora scaduto. 3. Le regole 109 e 110 sono applicabili a tutte le domande di brevetto internazionali i cui atti previsti a norma della regola 104ter paragrafo 1 non sono ancora stati adem- piuti il 1° marzo 2000 e il cui termine previsto per l’adempimento non è ancora scaduto.

3748