AS 2007 3775
Regolamento concernente l'organo di conciliazione del Tribunale amministrativo federale
Regolamento concernente l’organo di conciliazione del Tribunale amministrativo federale
del 6 agosto 2007
Il Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale; visti gli articoli 1 lettera a e 9 capoverso 5 del regolamento dell’11 dicembre 20062 del Tribunale amministrativo federale, decreta:
Art. 1 Principi 1 I giudici si prestano cortesia e rispetto nei loro rapporti reciproci, promuovono un buon ambiente lavorativo improntato alla collegialità e, se possibile, risolvono le controversie autonomamente e di comune accordo. 2 I giudici esercitano la loro funzione nel rispetto dei loro obblighi e si astengono da tutto quanto possa pregiudicare l’organizzazione, la giurisprudenza e l’immagine del Tribunale.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 L’organo di conciliazione svolge il ruolo di mediatore nelle controversie tra i giudici.
2 Queste controversie possono essere oggetto di una procedura di conciliazione
anche quando la competenza nel merito spetta a un altro organo del Tribunale.
Art. 3 Legittimazione Tutti i giudici coinvolti direttamente o indirettamente in una controversia possono adire l’organo di conciliazione indipendentemente dalla loro funzione.
Art. 4 Apertura della procedura
1 L’organo di conciliazione interviene esclusivamente su richiesta.
2 La richiesta di apertura di una procedura di conciliazione deve essere presentata in forma scritta a un membro dell’organo di conciliazione. Nella richiesta devono essere indicati i giudici coinvolti e la natura della controversia.
RS 173.320.11
2007-0814 3775
R concernente l’organo di conciliazione del Tribunale amministrativo federale RU 2007
Art. 5 Istruzione 1 L’organo di conciliazione designa un membro preposto all’istruzione della proce- dura come pure, se del caso, altri membri in qualità di assessori. 2 Il membro incaricato dell’istruzione comunica ai giudici coinvolti nella controver- sia la richiesta e la composizione dell’organo di conciliazione.
3 La parte convenuta può esprimere il proprio parere in forma scritta.
4 Il membro incaricato dell’istruzione convoca le parti all’udienza di conciliazione al di fuori dei locali del Tribunale.
Art. 6 Ricusazione ed esclusione 1 I membri dell’organo di conciliazione si ricusano se hanno un interesse personale nel merito o se possono essere prevenuti per altri motivi, segnatamente a causa di un’amicizia particolare o di un’inimicizia personale con una delle parti alla contro- versia.
2 I giudici coinvolti nella controversia possono chiedere l’esclusione di membri
dell’organo di conciliazione senza indicarne i motivi.
Art. 7 Rifiuto di partecipare alla procedura I giudici coinvolti nella controversia possono rifiutare di partecipare alla procedura senza indicarne i motivi. L’organo di conciliazione decide se indire un'udienza nonostante l’assenza di singole persone coinvolte nella controversia.
Art. 8 Udienza di conciliazione 1 Su richiesta concorde dei giudici coinvolti nella controversia, viene steso un pro- cesso verbale dell’udienza di conciliazione. 2 I membri dell’organo di conciliazione e i giudici coinvolti si impegnano per scritto a mantenere il segreto sull’oggetto e sull’andamento della procedura.
3 Su parere unanime dei giudici coinvolti, l’udienza di conciliazione può essere
effettuata da un mediatore esterno. 4 Nell’ambito delle udienze di conciliazione, l’organo di conciliazione o il mediatore esterno può formulare raccomandazioni e sottoporre soluzioni ai giudici coinvolti. 5 L’esito dell’udienza di conciliazione è annotato per scritto, firmato da tutti i parte- cipanti e notificato ai giudici coinvolti e alla presidenza dell’organo di conciliazione.
Art. 9 Comunicazione a terzi Con il consenso dei giudici coinvolti, l’organo di conciliazione può informare terzi, in forma adeguata, in merito al risultato della procedura di conciliazione.
3776
R concernente l’organo di conciliazione del Tribunale amministrativo federale RU 2007
Art. 10 Atti 1 Gli atti delle procedure concluse sono conservati dalla presidenza dell’organo di conciliazione per cinque anni ed in seguito distrutti. 2 Con il consenso dei giudici coinvolti, gli atti possono essere consegnati a terzi.
Art. 11 Costi
1 La procedura davanti all’organo di conciliazione è gratuita.
2 Non si versano spese ripetibili.
Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.
6 agosto 2007 In nome del Tribunale amministrativo federale: Il presidente, Christoph Bandli La segretaria generale, Prisca Leu
3777
R concernente l’organo di conciliazione del Tribunale amministrativo federale RU 2007
3778