AS 2007 3785
Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica
Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
del 7 agosto 2007
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Misure per la protezione contro l’afta epizootica In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propaga- zione dell’epizoozia le misure secondo la decisione 2007/552/CE del 6 agosto 20073 della Commissione delle Comunità europee, recante misure di protezione provviso- rie contro l’afta epizootica nel Regno Unito, sono applicabili per la Svizzera.
Art. 2 Traffico viaggiatori Nel traffico viaggiatori è vietata l’importazione dalla Gran Bretagna di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’8 agosto 2007 alle ore 00.00.4
7 agosto 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
RS 916.443.105.1