AS 2007 3899
AS 2007 3899
Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei
RS 0.232.142.21; RU 1977 1781
Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 giugno 2001 Entrato in vigore il 2 gennaio 2002
Traduzione1
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
Il nuovo testo della regola 107 paragrafo (1) è il seguente: Regola 107 L’Ufficio europeo dei brevetti quale Ufficio designato o eletto – esigenze per l’entrata nella fase europea (1) Per una domanda internazionale di cui all’articolo 150 paragrafo 3, il richiedente deve effettuare gli atti enumerati qui di seguito, entro un termine di trentun mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità: Le lettere a–h rimangono invariate.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 2 gennaio 2002 ed è applicabile a tutte le domande internazionali per le quali in tale data gli atti prescritti a norma della rego- la 107 paragrafo (1) non sono ancora stati validamente effettuati e per la cui effet- tuazione non è ancora decorsa la scadenza di cui al testo attuale della rego- la 107 paragrafo (1).
1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3899).
2007-0869 3899
Concessione di brevetti europei. RE RU 2007