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AS 2007 3901

Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 18 ottobre 2001 Entrato in vigore i 2 gennaio e 1° luglio 2002

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 25 paragrafo (1) è il seguente:

(1) Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a ogni domanda iniziale di brevetto europeo ancora pendente.

2. Il nuovo testo della regola 36 paragrafo (1) è il seguente:

(1) Le disposizioni delle regole 27, 29 e 32–35 si applicano ai testi che sostituiscono documenti della domanda di brevetto europeo. Le disposizioni della regola 35 para- grafi 2–14 si applicano inoltre alle traduzioni di rivendicazioni menzionate alla regola 51.

3. Il nuovo testo della regola 38 paragrafo (5) è il seguente:

(5) La traduzione della domanda iniziale, richiesta dall’articolo 88 paragrafo 1, deve essere presentata entro un termine stabilito dall’Ufficio europeo dei brevetti ma al più tardi entro il termine di cui alla regola 51 paragrafo 4. Invece della traduzione, può essere presentata una dichiarazione attestante che la domanda di brevetto euro- peo è una traduzione integrale della domanda iniziale. Il paragrafo 4 è applicabile di conseguenza.

4. Il nuovo testo della regola 51 è il seguente:

(1) Nella notificazione prevista dall’articolo 96 paragrafo 1, l’Ufficio europeo dei brevetti dà al richiedente la possibilità di prendere posizione riguardo al rapporto di ricerca europeo e a modificare, se del caso, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3901).

2007-0865 3901

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

(2) In ogni notificazione fatta a norma dell’articolo 96 paragrafo 2, la divisione di esame invita il richiedente, se del caso, a rimediare alle irregolarità costatate e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. (3) Ogni notificazione fatta a norma dell’articolo 96 paragrafo 2 deve essere moti- vata e indicare tutti i motivi che ostano alla concessione del brevetto europeo. (4) Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto euro- peo e lo invita, entro un termine da stabilire che non può essere inferiore a due mesi né superiore a quattro mesi, a pagare le tasse di concessione e di stampa, nonché a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quelle della procedura. Tale termine è prorogato una sola volta di due mesi al massimo, sempre che il richiedente lo richieda prima della scadenza. Se paga le tasse e presenta le traduzioni entro tale termine, si considera che il richiedente sia d’accordo con il testo previsto per la concessione. (5) Se entro il termine di cui al paragrafo 4 richiede una modifica ai sensi della regola 86 paragrafo 3 o la correzione di errori ai sensi della regola 88, il richiedente deve presentare una traduzione delle eventuali rivendicazioni modificate o corrette. Se paga le tasse e presenta le traduzioni entro tale termine, si considera che il richie- dente sia d’accordo con il testo modificato o corretto in cui il brevetto viene concesso. (6) Se respinge una modifica o correzione richiesta a norma del paragrafo 5, prima di decidere la divisione di esame dà al richiedente la possibilità di prendere posizio- ne entro un termine da stabilire e di presentare le modifiche da essa ritenute necessa- rie e, per quanto le rivendicazioni siano modificate, una traduzione delle rivendicazi- oni modificate. Se presenta siffatte modificazioni, si considera che il richiedente sia d’accordo con il testo modificato in cui il brevetto viene concesso. Se la domanda di brevetto europeo è respinta, ritirata o considerata ritirata, la tassa di concessione e la tassa di stampa, nonché le tasse di rivendicazione pagate in virtù del paragrafo 7, vengono restituite. (7) Se il testo in cui è prevista la concessione del brevetto europeo comporta più di dieci rivendicazioni, la divisione di esame invita il richiedente a pagare entro il termine previsto dal paragrafo 4 le tasse di rivendicazione per tutte le rivendicazioni supplementari, per quanto tali tasse non siano già state pagate in virtù della regola 31 paragrafo 1. (8) Se la tassa di concessione e la tassa di stampa o le tasse di rivendicazione non sono state pagate in tempo utile o la traduzione non è stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. (8bis) Se le tasse di designazione scadono dopo la notificazione della comunicazione di cui al paragrafo 4, la menzione della concessione del brevetto europeo viene pubblicata soltanto quando le tasse di designazione sono pagate. Il richiedente viene informato di tale situazione.

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(9) Se una tassa annuale scade dopo l’invio della notificazione di cui al paragrafo 4 e prima della più vicina data possibile di pubblicazione della menzione della conces- sione del brevetto europeo, la menzione viene pubblicata soltanto quando la tassa annuale è pagata. Il richiedente ne viene informato. (10) La notificazione di cui al paragrafo 4 deve indicare gli Stati contraenti designa- ti che esigono una traduzione in virtù delle disposizioni dell’articolo 65 paragrafo 1. (11) La decisione di concessione del brevetto europeo deve indicare il testo della domanda di brevetto europeo in base al quale è concesso il brevetto.

Art. 2 (1) Il testo della regola 25 paragrafo (1) introdotto dalla presente decisione entra in vigore il 2 gennaio 2002. (2) I testi delle regole 36 paragrafo (1), 38 paragrafo (5) e 51 introdotti dalla presen- te decisione entrano in vigore il 1° luglio 2002 e sono applicabili a tutte le domande di brevetto europeo per le quali fino a tale data non è stata inviata alcuna notificazio- ne di cui alla regola 51 paragrafo (4).

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