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AS 2007 3905

Regolamento di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 9 dicembre 2004 Entrata in vigore il 1° aprile 2005

Traduzione1

Art. 1 Il Regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Il nuovo testo della regola 51 paragrafo (4) del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente: (4) Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto europe- o e lo invita a pagare, entro un termine improrogabile da essa stabilito che non può essere inferiore a due mesi né superiore a quattro mesi, le tasse di concessione e di stampa nonché a presentare, entro la stessa scadenza, una traduzione delle rivendica- zioni nelle due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quelle della procedura. Pagando le tasse e presentando le traduzioni nei termini stabiliti, il richiedente accetta implicitamente il testo previsto per la concessione del brevetto.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2005. La regola 51 paragrafo 4, modificata con la presente decisione, è applicabile alle domande di brevetto europeo per le quali fino al 1° aprile 2005 non è stata emessa alcuna notificazione ai sensi della previgente regola 51 paragrafo 4.

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3905).

2007-0861 3905

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

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