AS 2007 3907
Regolamento di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei
Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei
RS 0.232.142.21; RU 1977 1781
Decisione del consiglio d’amministrazione del 9 dicembre 2004 Entrata in vigore il 1° aprile 2005
Traduzione1
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
1. Il nuovo testo della regola 54 è il seguente:
Regola 54 Certificato di brevetto europeo Appena il fascicolo del brevetto europeo è stato pubblicato, l’Ufficio europeo dei brevetti rilascia al titolare del brevetto un certificato di brevetto europeo. Il Presiden- te dell’Ufficio europeo dei brevetti stabilisce il contenuto e la forma del certificato, le modalità della sua trasmissione nonché i casi nei quali è dovuta una tassa amministrativa.
2. Alla regola 108 viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:
(4) Le tasse di designazione per le quali il richiedente ha rinunciato all’invio di una notifica ai sensi del paragrafo 3 possono ancora essere validamente pagate entro due mesi a decorrere dallo scadere del termine applicabile mediante il versamento di una soprattassa entro tale termine.
1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3907).
2007-0862 3907
Concessione di brevetti europei. RE RU 2007
Art. 2 Il regolamento relativo alle tasse è modificato come segue:
Il nuovo testo dell’articolo 2 numero 3quater è il seguente: 3quater Soprattassa per il deposito tardivo 50 % delle rispettive tasse, ma della traduzione della domanda almeno 500 EUR in caso di de- internazionale, per la presentazione posito tardivo della traduzione e tardiva della richiesta di esame o in totale al massimo 1 750 EUR. per il pagamento tardivo della tassa nazionale di base, della tassa di ricerca o delle tasse di designa- zione (regola 108 par. 3 e 4)
Art. 3 (1) La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2005. (2) La nuova regola 108 paragrafo 4 CBE e l’articolo 2 numero 3quater del regola- mento relativo alle tasse, modificato con la presente decisione, sono applicabili alle domande internazionali che entrano nella fase europea e per le quali il 1° aprile 2005 non sono ancora state validamente pagate tutte le tasse di designazione previste dalla regola 107 paragrafo 1 lettera d) CBE e il termine di cui alla stessa regola non è ancora scaduto.
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