AS 2007 4077
Ordinanza del DFI concernente l'accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie
Ordinanza del DFI concernente l’accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie
del 20 agosto 2007
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 giugno 20071 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza fissa per i cicli di studio delle professioni mediche universita- rie gli standard di qualità che concretizzano i criteri e la procedura di accredita- mento.
Art. 2 Cicli di studio accreditati Sono accreditati i cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale in: a. medicina umana; b. medicina dentaria; c. chiropratica; d. farmacia; o e. medicina veterinaria.
Art. 3 Standard di qualità 1 Gli standard di qualità concretizzano i criteri di accreditamento di cui all’articolo
24 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed)
per i cicli di studio di cui all’articolo 2. 2 Al fine di verificare se adempiono i criteri legali di accreditamento di cui al capo- verso 1, i cicli di studio da accreditare sono esaminati per accertare che soddisfino tali standard di qualità.
3 Si applicano gli standard di qualità di cui all’allegato.
RS 811.112.022
2007-1530 4077
Accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie RU 2007
Art. 4 Pubblicazione Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell’organo di accredi- tamento sono pubblicati in Internet dal Consiglio svizzero di accreditamento.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
20 agosto 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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Allegato (art. 3 cpv. 3)
Standard di qualità per l’accreditamento dei cicli di studio in medicina umana, medicina dentaria, chiropratica, farmacia e medicina veterinaria3
3 Gli standard di qualità non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Essi possono essere consulta- ti presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione politica della sanità,
3003 Berna, o all’indirizzo Internet: www.bag.admin.ch.
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