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AS 2007 4109

Scambio di lettere del 20 ottobre 2006 concernente la modifica dell'Accordo del 15 maggio 1990 di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia

Scambio di lettere del 20 ottobre 2006 concernente la modifica dell’Accordo del 15 maggio 1990 di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l’Italia

Concluso il 20 ottobre 2006 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 luglio 2007

Il Capo del Dipartimento federale dell’Interno Roma, 20 ottobre 2006

S.E. Francesco Rutelli Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana Roma

Testo originale

Signor Vice Presidente, ho l’onore di accusare ricevuta della Sua Lettera in data odierna, del seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi all’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Svizzera concluso il 15 maggio 19901. A tale proposito, come già concordato nell’ambito della Commissione Mista, riunitasi a Locarno il 3 agosto 2006, ho l’onore di proporLe le seguenti modifiche:

Art. 1, modificato come segue: Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione cinematografica» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i docu- mentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD – ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente Accordo, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi (per la Repubblica Italiana: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Diparti- mento per lo Spettacolo e lo Sport – Direzione Generale per il Cinema, per la Con- federazione Svizzera: Dipartimento Federale dell’Interno – Ufficio Federale della Cultura – Sezione Cinema). Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

1 RS 0.443.945.4

2007-0280 4109

Acc. di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l’Italia. Scambio di lettere RU 2007

Art. 2, comma 5, modificato come segue: Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documen- tare l’esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produ- zione. L’approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 2, nuovo comma 6: I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all’elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione.

Art. 3, nuovo comma 3: L’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d’animazione, in accordo con le Norme di Procedura.

Art. 3, nuovo comma 4: In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione nel più breve termine possibi- le, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 3, nuovo comma 5: L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

Art. 4, comma 1, modificato come segue: La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all’ottanta (80) per cento.

Art. 4, comma 2, modificato come segue: Una partecipazione inferiore al venti (20) per cento sarà consentita nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali. In ogni caso non sarà possibile avere una partecipa- zione inferiore al dieci (10) per cento.

Art. 4, comma 3 Viene abrogato

Acc. di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l’Italia. Scambio di lettere RU 2007

Art. 4, comma 4, modificato come segue: L’apporto del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

Art. 4, comma 6 Viene abrogato

Art. 5, comma 1, modificato come segue: I produttori, gli sceneggiatori, i registi e il personale artistico e tecnico-qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Confederazione Svizzera, o cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in ragione degli obblighi in capo all’Italia quale Stato membro dell’Unione Europea e degli obblighi in capo alla Svizzera a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e la Comunità Europea il 21 giugno 19992. Il personale tecnico e artistico straniero che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Confederazione Svizzera può partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.

Art. 5, comma 3 Viene abrogato

Art. 6, comma 1, modificato come segue: Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

Art. 6, comma 2 Viene abrogato

Art. 6, comma 3, modificato come segue: Ciascun film di coproduzione deve comportare oltre al negativo originale un inter- negativo e un master digitale.

Art. 6, comma 5 Viene abrogato

2 RS 0.142.112.681

Acc. di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l’Italia. Scambio di lettere RU 2007

Art. 6, comma 8, modificato come segue: Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in una delle altre lingue nazionali svizzere (francese, tedesco, romancio).

Art. 8, nuovo comma 2: Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

Art. 8, nuovo comma 3: I premi e i benefici finanziari previsti dall’articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

Art. 9, comma 1, modificato come segue: Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipa- zione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l’approntamento della versione da farsi nel Paese minoritario.

Art. 9, nuovo comma 2: L’inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 10, comma 1, modificato come segue: È ammissibile la realizzazione di film di rilevante impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l’una ovvero l’altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione.

Art. 10, comma 2, modificato come segue: Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

Art. 11, comma 1, modificato come segue: I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione italo- svizzera» o «coproduzione svizzero-italiana». Questa dicitura, così come l’indica- zione delle imprese produttrici, deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifesta- zioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Acc. di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l’Italia. Scambio di lettere RU 2007

Art. 13bis, nuovo articolo: Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese terzo dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento. Qualora il Suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l’onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti si saranno comunicate l’avvenuto completamento delle procedure interne all’uopo previste.»

Ho l’onore di informarLa che il Consiglio federale della Confederazione Svizzera ha dato il proprio accordo ai punti definiti nel testo sopra riportato. Voglia gradire, Signor Vice Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Pascal Couchepin

Acc. di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l’Italia. Scambio di lettere RU 2007

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