AS 2007 4115
Decisione n. 1/2006 della Comitato congiunto CE-AELS che modifica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Testo originale
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci Decisione n. 1/2006 del Comitato congiunto CE-AELS che modifica gli allegati I e II della convenzione
Accettata il 25 ottobre 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2007
Il Comitato congiunto, vista la convenzione del 20 maggio 19871, relativa alla semplificazione delle forma- lità negli scambi di merci (in prosieguo: la convenzione), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3; considerando quanto segue:
(1) La Comunità ha concluso la revisione delle disposizioni sull’impiego del docu- mento amministrativo unico (DAU), che ha portato, in particolare, ad una riduzione del numero di informazioni richieste agli operatori economici e alla codificazione di una serie di tali informazioni. La revisione non modifica sostanzialmente la conven- zione. È opportuno apportare tuttavia taluni adeguamenti minori, per mantenere la coesione del dispositivo di legge che definisce l’impiego del DAU in Europa. (2) È risultato, inoltre, opportuno ripubblicare i formulari del DAU, modificati dalla loro introduzione. (3) Occorre pertanto modificare gli allegati I e II della convenzione, decide:
Art. 1
1. L’allegato I della convenzione è modificato conformemente all’allegato A.
2. L’allegato II della convenzione è modificato conformemente all’allegato B.
1 RS 0.631.242.03 La Conv. del 20 mag. 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci comprendeva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica eu- ropea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Conv.. La Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Conv. il 1° lug. 1996. A seguito dell’adesione all’Unione eu- ropea, dal 1° mag. 2004 questi quattro paesi non sono più parti contraenti autonome della Conv..
2007-1860 4115
Semplificazione delle formalità negli scambi di merci. RU 2007
Art. 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. Essa si applica dal 1° gennaio 2007
Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 2006
Per il Comitato congiunto: Il Presidente, Mirosław F. Zieliński
Semplificazione delle formalità negli scambi di merci. RU 2007
Allegato A
Le appendici da 1 a 4 dell’allegato I sono modificate come segue:
1. I modelli DAU di cui all’appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:2
2. I modelli DAU di cui all’appendice 2 sono sostituiti dai seguenti:3
3. I modelli DAU di cui all’appendice 3 sono sostituiti dai seguenti:4
4. I modelli DAU di cui all’appendice 4 sono sostituiti dai seguenti:5
2 Questi moduli non sono pubblicati nella RS. In caso di bisogno possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Materiale e stampati, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, 3 Questi moduli non sono pubblicati nella RS. In caso di bisogno possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Materiale e stampati, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, 4 Questi moduli non sono pubblicati nella RS. In caso di bisogno possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Materiale e stampati, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, 5 Questi moduli non sono pubblicati nella RS. In caso di bisogno possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Materiale e stampati, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
Semplificazione delle formalità negli scambi di merci. RU 2007
Allegato B
L’appendice 3 dell’allegato II è modificata come segue: