AS 2007 421
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa
RS 0.142.103; RU 1967 845
I Campo d’applicazione il 2 ottobre 2006, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Grecia* ** 13 dicembre 1957 F 1° gennaio 1958 Malta* 7 maggio 1968 1° giugno 1968 Svizzera* ** 2 20 dicembre 1966 1° gennaio 1967 Ucraina* 21 giugno 2006 1° luglio 2006 * Riserve e dichiarazioni ** Obiezioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
II Riserve e dichiarazioni Svizzera La Svizzera e l’Ucraina sono parti dell’Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa. Conforme- mente all’articolo 7 di tale Accordo, la Svizzera ha deciso di sospenderne tempora- neamente l’applicazione rispetto all’Ucraina, salvo per quanto concerne le disposi- zioni dell’articolo 5. L’applicazione dell’Accordo nei confronti dell’Ucraina non è compatibile con il Regolamento CE no 539/2001 il cui allegato I stabilisce che l’Ucraina figura tra gli Stati i cui cittadini sottostanno all’obbligo del visto per varcare le frontiere esterne degli Stati membri dell’UE.
1 Completa quelli in RU 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1985 361 e 2004 3216. Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).
2 Pubblicazione al fine di menzionare una dichiarazione.
2006-2618 421
Circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa RU 2007