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Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per la medicina dentaria
del 30 agosto 2007
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame
(modulo speciale) per il terzo, il quarto e il quinto anno di studio di medicina den- taria presso i seguenti istituti di formazione: a. dipartimento di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Basilea; b. cliniche dentarie della facoltà di medicina dell’Università di Berna; c. Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra; d. Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici dentisti.
Sezione 2: Struttura dello studio
Art. 2 Studio di base e studio complementare
1 Lo studio può articolarsi in uno studio di base e in uno studio complementare.
2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti
gli studenti.
RS 811.112.31
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Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame RU 2007
3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del
quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi.
Sezione 3: Ordinamento degli esami
Art. 3 Informazioni agli studenti L’istituto di formazione comunica per scritto agli studenti, all’inizio dell’anno di studio: a. i corsi d’insegnamento obbligatori, i test di verifica teorici obbligatori e con- comitanti, nonché i requisiti minimi per superare i test di verifica pratici e concomitanti; b. l’offerta relativa all’eventuale studio complementare e il numero di corsi che gli studenti devono scegliere; c. un sommario dei contenuti dell’insegnamento determinanti per le verifiche delle prestazioni; d. il numero delle verifiche delle prestazioni in forma di partecipazione attiva; e. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola verifica delle prestazioni; f. le forme di valutazione utilizzate nelle verifiche delle prestazioni; g. le condizioni per l’attribuzione dei punti di credito; h. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d’esame; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni degli apprezzamenti parziali all’interno di una singola verifica delle prestazioni; j. la data delle verifiche delle prestazioni; k. la data della prima ripetizione di una verifica delle prestazioni prima dell’inizio del successivo anno di studi; l. l’applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza.
Art. 4 Ammissione alle verifiche delle prestazioni 1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni, indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell’anno, gli studenti che: a. hanno fornito le prestazioni preliminari necessarie, ovvero:
1. che hanno frequentato i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori
dagli istituti di formazione,
2. che hanno superato i test di verifica teorici obbligatori e concomitanti,
3. che hanno adempiuto i requisiti minimi posti dagli istituti di formazione
per i test di verifica pratici concomitanti; b. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed;
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c. hanno fornito le prestazioni d’esame necessarie, ovvero:
1. per l’ammissione alle verifiche delle prestazioni del terzo anno di stu-
dio: hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio in medicina umana e dentaria conseguendo 60 punti di credito,
2. per l’ammissione alle verifiche delle prestazioni del quarto e del quinto
anno di studio: hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno di studio in medicina dentaria conseguendo
60 punti di credito.
2 L’istituto di formazione comunica alla sezione formazione della Commissione
delle professioni mediche (MEBEKO) i nominativi degli studenti che non adempio- no i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La MEBEKO decide in merito all’ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un’autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata.
Art. 5 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e/o al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d’esame teoriche e pratiche secondo gli articoli 30–33 OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d’insegnamento definita dall’istituto di forma- zione (partecipazione attiva).
2 Nel terzo e nel quarto anno di studio devono essere compiuti per ogni anno:
a. due singoli esami; b. un numero di partecipazioni attive fissato dall’istituto di formazione, tuttavia al massimo otto. 3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si com- pensano a vicenda.
4 Gli esami del quinto anno di studio avvengono secondo gli articoli 11–17
dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici dentisti.
Art. 6 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito e l’apprezzamento delle prestazioni è armoniz- zato a livello svizzero.
3 RS 811.112.3
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Art. 7 Esaminatori, valutazione
1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma
d’insegnamento nell’ambito del modulo speciale. Sono nominati dalla MEBEKO su proposta dell’istituto di formazione. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre- sidente della commissione d’esame o supplente). 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissio- ne d’esame.
Art. 8 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 L’istituto di formazione comunica il risultato delle singole verifiche delle presta- zioni al presidente della commissione d’esame.
2 Al termine degli esami, il presidente della commissione d’esame comunica agli
studenti l’esito complessivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione formale.
Art. 9 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno di studio
1 Le verifiche delle prestazioni possono essere ripetute due volte.
2 Gli studenti che non hanno superato una singola prova d’esame devono ripetere
unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell’inizio del quarto e del quinto anno di studio, l’istituto di formazione permette agli studenti di ripetere le singole prove d’esame teoriche. Questa opportu- nità è concessa anche agli studenti che, per gravi motivi, non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d’esame scritte durante o al termine dell’anno di studio.
4 Gli studenti che non hanno superato una singola prova d’esame pratica devono
ripetere, oltre alla singola prova d’esame, anche i pertinenti corsi d’insegnamento.
5 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono
ripetere i pertinenti corsi d’insegnamento.
Art. 10 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l’esclu- sione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica delle prestazioni che il candidato global- mente non ha superato.
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Sezione 4: Tasse e indennità
Art. 11 Tasse 1 Per le verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno di studio è prelevata ogni volta una tassa di 240 franchi. 2 Per la ripetizione di una singola prova d’esame le tasse sono ridotte proporzional- mente.
Art. 12 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordi- nanza, i medici dentisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19844 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami fede- rali per le professioni mediche.
Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto
Art. 13 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni.
2 Ogni istituto di formazione presenta annualmente un rapporto alla MEBEKO in
merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. ordinanza del 20 settembre 20025 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e di esame presso l’Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra; b. ordinanza del 6 ottobre 20066 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e d’esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo.
4 RS 811.112.11 5 RU 2002 3652 6 RU 2006 4219
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Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza si applica a studenti: a. delle sedi d’esame di Ginevra e Zurigo: dal 2007/2008; b. delle sedi d’esame di Berna e Basilea: per il terzo anno di studio dal 2007/2008 e per il quarto anno di studio dal 2008/2009. 2 L’esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo l’or- dinanza del 19 novembre 19807 sugli esami dei medici dentisti presso le sedi di Basilea e Berna si svolge per l’ultima volta nel 2009. Per questi esami è effettuata una sola sessione d’esame all’anno. 3 Gli studenti che non hanno superato l’esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo dell’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici dentisti, ma che non sono stati esclusi definitivamente, possono compiere il terzo anno di studio secondo la presente ordinanza. Le prestazioni degli studenti sono verificate secondo la presente ordinanza.
4 Su proposta dell’istituto di formazione, la MEBEKO decide se e in che modo per
le verifiche delle prestazioni secondo il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà.
5 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento degli esami a seguito
della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’ini- zio del rispettivo anno di studio.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
30 agosto 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
7 RS 811.112.3
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