AS 2007 4343
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Argentina
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l’Argentina
del 12 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 19972, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 23 aprile 1997, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 4 dicembre 1997 Consiglio nazionale, 12 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Questa disp. corrisponde all’art. 54 cpv. 1 della Costituzione del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 FF 1997 IV 337
2004-0294 4343
Conv. per evitare le doppie imposizioni con l’Argentina. DF RU 2007
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