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AS 2007 4369

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 23 novembre 2000 Entrato in vigore il 23 novembre 2000

Il capo del Dipartimento federale dell’economia della Confederazione Svizzera, a nome del Consiglio federale svizzero, e il Ministro dell’Economia della Repubblica argentina, a nome del Governo della Repubblica Argentina, convengono di applicare a titolo provvisorio la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata il 23 aprile 19972, il Protocollo annesso e il Protocollo di modi- fica, firmato il 23 novembre 20003, alle condizioni seguenti: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, dal 1° gennaio 2001 o a una data successiva; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte dovute per l’anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1°gennaio 2001. Firmato a Buenos Aires, il 23 novembre 2000, in due esemplari in lingua spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Argentina: Pascal Couchepin José Luis Machinea

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.915.41; RU 2007 4345 3 RU 2007 4367

2007-1717 4369

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007 Prot. add. con l’Argentina

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