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AS 2007 4381

Ordinanza concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Ordinanza sulle organizzazioni affiliate)

Modifica del 5 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 agosto 20011 sulle organizzazioni affiliate è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 3 e 4 1 Il contratto d’affiliazione può essere disdetto da ognuna delle parti per la fine di un mese con preavviso di tre mesi. 3 Al più tardi tre mesi prima dell’entrata in vigore della legge del 20 dicembre 20062 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge su PUBLICA) PUBLICA disdice i contratti di affiliazione esistenti con effetto alla data d’entrata in vigore della legge su PUBLICA. 4 Se, dopo la disdetta secondo il capoverso 3, la data prevista per l’entrata in vigore della legge su PUBLICA è differita, il contratto d’affiliazione è prorogato immutato sino all’entrata in vigore della legge su PUBLICA.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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