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AS 2007 4443

AS 2007 4443

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 21 settembre 2007

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Abrogato

II

1 L’UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali

ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.

2 L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve

essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L’azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresen- tante del fabbricante nel rispettivo Paese. L’azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all’UFSP alcun confronto di prezzi. 3 L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comuni- care all’UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L’UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la conse- gna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007. 4 L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se:

1 RS 832.112.31

2007-1811 4443

Ordinanza sulle prestazioni RU 2007

a. il 1° ottobre 2007 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato origi- nale (valore originario) è superiore di più dell’8 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3; b. fino al 30 novembre 2007 l’azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto a partire dal 1° marzo

2008 fino a un importo che superi dell’8 per cento al massimo il prezzo di

fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. 5 La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è supe- riore al 20 per cento del valore originario, l’azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all’80 per cento del valore originario e per il 1° gen- naio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capo- verso 4 lettera b. 6 Se in base all’esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l’UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

21 settembre 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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