AS 2007 4451
Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica
Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
Modifica del 14 settembre 2007
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/07) del 7 agosto 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:
Art. 1 In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propaga- zione dell’epizoozia, le misure secondo la decisione 2007/554/CE della Commis- sione della Comunità europea del 9 agosto 20072 che reca alcune misure di pro- tezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito, nella versione successiva alla decisione 2007/608/CE del 13 settembre 20073, sono applicabili alla Svizzera.
Art. 2 Traffico viaggiatori Nel traffico viaggiatori è vietata l’importazione dalla Gran Bretagna di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.
II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2007 alle ore 0.00.4
14 settembre 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.105.1; RU 2007 3785 4137
2 GU L 210 del 9.08.2007, pag 36;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_210/l_21020070810it00360047.pdf
3 GU L 241 del 14.09.2007, pag. 26;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_241/l_24120070914it00260027.pdf 4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 set. 2007 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2007-2277 4451
Misure per la lotta contro l’afta epizootica RU 2007
4452