AS 2007 4519
Ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici
Ordinanza del DATEC sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici
Modifica del 25 settembre 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del DATEC del 18 luglio 20021 sull’esenzione dall’as- soggettamento al diritto sugli acquisti pubblici è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
25 settembre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 172.056.111
2006-1637 4519
Esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici RU 2007
Allegato (art. 4)
Settori e settori parziali esentati
1. Telecomunicazioni sul territorio della Confederazione Svizzera:
a. settore parziale della comunicazione su rete fissa b. settore parziale della comunicazione su rete mobile c. settore parziale dell’accesso a Internet d. settore parziale della trasmissione dei dati
2. Traffico ferroviario sul territorio della Confederazione Svizzera:
a. settore parziale del trasporto merci su binari a scartamento normale
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