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AS 2007 4519

Ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici

Ordinanza del DATEC sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici

Modifica del 25 settembre 2007

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del DATEC del 18 luglio 20021 sull’esenzione dall’as- soggettamento al diritto sugli acquisti pubblici è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

25 settembre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 172.056.111

2006-1637 4519

Esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici RU 2007

Allegato (art. 4)

Settori e settori parziali esentati

1. Telecomunicazioni sul territorio della Confederazione Svizzera:

a. settore parziale della comunicazione su rete fissa b. settore parziale della comunicazione su rete mobile c. settore parziale dell’accesso a Internet d. settore parziale della trasmissione dei dati

2. Traffico ferroviario sul territorio della Confederazione Svizzera:

a. settore parziale del trasporto merci su binari a scartamento normale

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