AS 2007 4525
Ordinanza concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari
Ordinanza concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento
del 12 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 20 novembre 19561 concernente la Commissione svizzera per
la navigazione marittima;
2. Ordinanza del 13 febbraio 19592 concernente la Commissione per le inden-
nità anticipate agli Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista;
3. Ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 19703 della legge federale concer-
nente la garanzia dei rischi degli investimenti.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 aprile 20044 sullo stato civile
Art. 88 Abrogato
2. Ordinanza del DFE del 4 luglio 20005 sull’ottenimento retroattivo del titolo
di una scuola universitaria professionale Art. 5 Esame delle domande e decisione 1 La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.
2 L’Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.
1 RU 1956 1548 2 RU 1959 124 3 RU 1970 1139, 2000 187 4 RS 211.112.2 5 RS 414.711.5
2007-2037 4525
Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007
Art. 6 Abrogato
3. Ordinanza del 9 dicembre 19966 concernente la requisizione
Art. 29 cpv. 2 Abrogato
Titolo prima dell’art. 50 Capitolo 4: Protezione dei dati
Art. 51 Abrogato
4. Ordinanza del 7 dicembre 19987 sull’energia (OEn)
Art. 6 cpv. 1
1 Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confe-
derazione, dei Cantoni, dell’economia energetica e dei produttori indipendenti.
5. Ordinanza del 7 aprile 19768 concernente il promovimento della formazione
professionale di capitani e gente di mare svizzeri Art. 5 secondo periodo Abrogato
6. Ordinanza del 5 aprile 20009 sulla tassa per il risanamento dei siti
contaminati (OTaRSi) Art. 13 cpv. 4 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni nomina i membri della Commissione. L’UFAM convoca quest’ultima secondo le necessità.
6 RS 519.7 7 RS 730.01 8 RS 747.341.2 9 RS 814.681
Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007
7. Ordinanza del 20 dicembre 198210 sul lavoro a domicilio (OLLD)
Art. 13 Abrogato
8. Ordinanza del 5 dicembre 200311 sulle commissioni del servizio civile
(OCSC) Art. 1 lett. b Abrogata
Art. 2 cpv. 2 lett. a
2 Designa:
a. il presidente della commissione d’ammissione;
Sezione 4 (art. 23–27) Abrogata
9. Ordinanza del 30 giugno 200412 sul sistema d’informazione del servizio civile
Art. 3 lett. j Il sistema ZIVI+ serve da sostegno a tutta l’esecuzione del servizio civile: j. la gestione di membri delle commissioni d’ammissione, la pianificazione delle audizioni e il sostegno amministrativo ai lavori delle commissioni;
Art. 5 lett. d I dati trattati nell’ambito dell’esecuzione del servizio civile provengono: d. dai membri delle commissioni d’ammissione;
Art. 6 cpv. 1 lett. g nonché h
1 Nel sistema ZIVI+ i dati che possono essere trattati concernono:
g. i membri delle commissioni d’ammissione; h. le sedute delle commissioni d’ammissione;
10 RS 822.311 11 RS 824.013 12 RS 824.095
Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007
Art. 7 lett. y Abrogata
L’allegato è modificato come segue: N. 77 Rinvio fra parentesi …
77 Appartenenza alla commissione (ammissione)
N. 81 Abrogato
10. Ordinanza del 2 dicembre 199613 concernente l’amministrazione del Fondo
di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 1 cpv. 2 primo periodo
2 Il Consiglio di amministrazione consta di 11 membri. …
Art. 3 cpv. 2 primo periodo
2 Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se almeno sette dei
suoi membri sono presenti. …
11. Ordinanza del 27 giugno 198414 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino (OSSP) Titolo prima dell’art. 15 Sezione 5: Vigilanza
Art. 15 rubrica Abrogata
Art. 16 Abrogato
13 RS 831.192.1 14 RS 916.314.1
Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007
12. Ordinanza del 13 gennaio 199915 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) Titolo prima dell’art. 12 Sezione 5: Vigilanza
Art. 12 rubrica Abrogata
Art. 13 Abrogato
13. Ordinanza del 25 agosto 198216 sull’osservazione della congiuntura
Art. 3 cpv. 1 Abrogato
Art. 4 Abrogato
14. Ordinanza del 12 dicembre 197717 su la cooperazione allo sviluppo
e l’aiuto umanitario internazionali Art. 26 Abrogato
III Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
12 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
15 RS 916.405.4 16 RS 951.951 17 RS 974.01
Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007