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AS 2007 4525

Ordinanza concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari

Ordinanza concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento

del 12 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 20 novembre 19561 concernente la Commissione svizzera per

la navigazione marittima;

2. Ordinanza del 13 febbraio 19592 concernente la Commissione per le inden-

nità anticipate agli Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista;

3. Ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 19703 della legge federale concer-

nente la garanzia dei rischi degli investimenti.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 aprile 20044 sullo stato civile

Art. 88 Abrogato

2. Ordinanza del DFE del 4 luglio 20005 sull’ottenimento retroattivo del titolo

di una scuola universitaria professionale Art. 5 Esame delle domande e decisione 1 La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

2 L’Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.

1 RU 1956 1548 2 RU 1959 124 3 RU 1970 1139, 2000 187 4 RS 211.112.2 5 RS 414.711.5

2007-2037 4525

Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007

Art. 6 Abrogato

3. Ordinanza del 9 dicembre 19966 concernente la requisizione

Art. 29 cpv. 2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 50 Capitolo 4: Protezione dei dati

Art. 51 Abrogato

4. Ordinanza del 7 dicembre 19987 sull’energia (OEn)

Art. 6 cpv. 1

1 Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confe-

derazione, dei Cantoni, dell’economia energetica e dei produttori indipendenti.

5. Ordinanza del 7 aprile 19768 concernente il promovimento della formazione

professionale di capitani e gente di mare svizzeri Art. 5 secondo periodo Abrogato

6. Ordinanza del 5 aprile 20009 sulla tassa per il risanamento dei siti

contaminati (OTaRSi) Art. 13 cpv. 4 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni nomina i membri della Commissione. L’UFAM convoca quest’ultima secondo le necessità.

6 RS 519.7 7 RS 730.01 8 RS 747.341.2 9 RS 814.681

Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007

7. Ordinanza del 20 dicembre 198210 sul lavoro a domicilio (OLLD)

Art. 13 Abrogato

8. Ordinanza del 5 dicembre 200311 sulle commissioni del servizio civile

(OCSC) Art. 1 lett. b Abrogata

Art. 2 cpv. 2 lett. a

2 Designa:

a. il presidente della commissione d’ammissione;

Sezione 4 (art. 23–27) Abrogata

9. Ordinanza del 30 giugno 200412 sul sistema d’informazione del servizio civile

Art. 3 lett. j Il sistema ZIVI+ serve da sostegno a tutta l’esecuzione del servizio civile: j. la gestione di membri delle commissioni d’ammissione, la pianificazione delle audizioni e il sostegno amministrativo ai lavori delle commissioni;

Art. 5 lett. d I dati trattati nell’ambito dell’esecuzione del servizio civile provengono: d. dai membri delle commissioni d’ammissione;

Art. 6 cpv. 1 lett. g nonché h

1 Nel sistema ZIVI+ i dati che possono essere trattati concernono:

g. i membri delle commissioni d’ammissione; h. le sedute delle commissioni d’ammissione;

10 RS 822.311 11 RS 824.013 12 RS 824.095

Abrogazione e adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento RU 2007

Art. 7 lett. y Abrogata

L’allegato è modificato come segue: N. 77 Rinvio fra parentesi …

77 Appartenenza alla commissione (ammissione)

N. 81 Abrogato

10. Ordinanza del 2 dicembre 199613 concernente l’amministrazione del Fondo

di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 1 cpv. 2 primo periodo

2 Il Consiglio di amministrazione consta di 11 membri. …

Art. 3 cpv. 2 primo periodo

2 Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se almeno sette dei

suoi membri sono presenti. …

11. Ordinanza del 27 giugno 198414 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino (OSSP) Titolo prima dell’art. 15 Sezione 5: Vigilanza

Art. 15 rubrica Abrogata

Art. 16 Abrogato

13 RS 831.192.1 14 RS 916.314.1

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12. Ordinanza del 13 gennaio 199915 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) Titolo prima dell’art. 12 Sezione 5: Vigilanza

Art. 12 rubrica Abrogata

Art. 13 Abrogato

13. Ordinanza del 25 agosto 198216 sull’osservazione della congiuntura

Art. 3 cpv. 1 Abrogato

Art. 4 Abrogato

14. Ordinanza del 12 dicembre 197717 su la cooperazione allo sviluppo

e l’aiuto umanitario internazionali Art. 26 Abrogato

III Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

12 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

15 RS 916.405.4 16 RS 951.951 17 RS 974.01

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