AS 2007 4531
Ordinanza del DATEC relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni
Ordinanza del DATEC relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni
del 27 settembre 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 12 capoverso 4 dell’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio Le imprese e le persone a cui vengono attribuiti crediti di emissione o che intendono scambiare tali crediti devono disporre di un conto nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (Registro).
Art. 2 Conti 1 Le imprese a cui vengono attribuiti diritti di emissione devono disporre di un conto per gestori. 2 Le imprese e le persone a cui non vengono attribuiti diritti di emissione devono disporre di un conto personale.
Art. 3 Apertura del conto 1 Le imprese e le persone di cui all’articolo 1 presentano una domanda di apertura del conto all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 La domanda contiene:
a. per le imprese, un estratto del registro di commercio; b. per le persone, un documento d’identità; c. nome e indirizzo postale ed elettronico del richiedente; d. nomi e indirizzi postali ed elettronici di almeno due ma al massimo tre tito- lari di una procura sul conto, e i loro documenti d’identità; e. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro.
RS 641.712.2 1 RS 641.712
2007-1503 4531
Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni RU 2007
3 L’UFAM può esigere ulteriori documenti giustificativi necessari all’apertura del conto. 4 L’UFAM apre il conto richiesto non appena i relativi emolumenti sono stati ver- sati.
Art. 4 Revoca dei diritti di emissione
1 Se un’impresa che dispone di un conto per gestori cessa l’attività o una parte
essenziale di essa, deve comunicarlo senza indugio all’UFAM. 2 L’UFAM blocca il conto per gestori e revoca tutti i diritti di emissione attribuiti per il periodo successivo alla cessazione totale o parziale dell’attività. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che chiedono la moratoria con- cordataria o che falliscono.
Sezione 2: Operazioni
Art. 5 Iscrizione nel Registro
1 Tutti i crediti di emissione devono essere iscritti nel Registro.
2 Tutte le modifiche relative all’entità dei crediti di emissione sono effettuate attra- verso il Registro.
Art. 6 Trasferimento
1 I crediti di emissione possono essere scambiati liberamente.
2 I titolari di una procura di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera d hanno diritto a un accesso protetto al Registro. 3 In occasione di ogni ordine di trasferimento di crediti di emissione, i titolari di una procura indicano il conto di provenienza e il conto di destinazione, nonché il tipo e la quantità di crediti di emissione da trasferire.
4 Il trasferimento è effettuato mediante una procedura standardizzata.
Art. 7 Tenuta del Registro 1 L’UFAM tiene il Registro in formato elettronico e verbalizza ogni trasferimento.
2 L’UFAM provvede affinché il Registro sia, per quanto possibile, sempre accessi- bile. 3 L’UFAM garantisce in qualsiasi momento, sulla base dei verbali relativi ai trasfe- rimenti, la possibilità di risalire a tutti gli elementi essenziali di ogni trasferimento.
4532
Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni RU 2007
Art. 8 Esclusione della responsabilità La Confederazione non risponde dei danni causati da un trasferimento non corretto dei crediti di emissione, da un accesso limitato al Registro o da un utilizzo abusivo del Registro da parte di terzi.
Art. 9 Sanzioni In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro, l’UFAM dispone la revoca delle procure interessate e il blocco dei conti in questione.
Sezione 3: Emolumenti e protezione dei dati
Art. 10 Emolumenti La riscossione di emolumenti è retta dall’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20052 sugli emolumenti dell’UFAM.
Art. 11 Protezione dei dati Per quanto non siano degni di particolare protezione, i dati iscritti nel Registro sono pubblicati elettronicamente.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007.
27 settembre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
2 RS 814.014
4533
Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni RU 2007
4534