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AS 2007 4547

Ordinanza che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria in Svizzera

Ordinanza che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera

del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 10 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.

Art. 2 Zone a rischio 1 Sono considerate zone a rischio le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono intorno ad acque e insiemi d’acque su cui si trovano almeno 20 000 uccelli acquatici che svernano in Svizzera.

2 Le zone a rischio sono definite dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Art. 3 Misure nelle zone a rischio

1 Nelle zone a rischio si applicano le misure seguenti:

a. i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici; b. i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri vola- tili da cortile; c. i bacini d’acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficien- temente dall’intrusione di uccelli acquatici selvatici; d. nelle aziende detentrici di volatili le misure d’igiene devono essere applicate conformemente alle raccomandazioni dell’UFV2; e. i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati.

RS 916.403.1 1 RS 916.40 2 Raccomandazioni per gli allevatori professionali; Raccomandazioni per gli allevatori amatoriali; HPAI Disinfezione nei pollai amatoriali e nelle aree riservate al tempo libero: http://www.bvet.admin.ch/gesundheit_tiere/00276/00277/index.html?lang=it

2007-2365 4547

Misure preventive destinate a impedire l’introduzione RU 2007 della peste aviaria in Svizzera

2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabula- zione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impedisco- no l’intrusione di altri uccelli.

Art. 4 Sorveglianza nelle zone a rischio Ai fini della sorveglianza degli effettivi di volatili da cortile, il veterinario cantonale ordina nelle zone a rischio: a. per le aziende detentrici di volatili con più di 100 gallinacei, l’obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia, nonché un controllo a campione di tali aziende; b. per le aziende detentrici di volatili con meno di 100 gallinacei o con palmi- pedi e struzioniformi, un esame a campione per individuare eventuali virus dell’influenza A.

Art. 5 Divieto di caccia dei volatili D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’UFV può vietare la caccia dei vola- tili.

Art. 6 Misure di lotta ordinarie Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

Art. 7 Caratterizzazione dei prodotti avicoli 1 I prodotti realizzati con volatili da cortile che, in virtù dell’articolo 3 capoverso 2, non sono tenuti all’aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze poste a un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all’aperto». 2 Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti dalle zone a rischio si basa sulle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimen- tari e sull’agricoltura.

Art. 8 Verifica delle misure preventive L’UFV verifica costantemente la necessità delle misure applicabili nelle zone a rischio. Se la necessità non è più data, il Dipartimento federale dell’economia pro- pone senza indugio al Consiglio federale di abrogare anticipatamente la presente ordinanza.

3 RS 916.401

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Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007 e ha effetto sino al 30 aprile 2008.

28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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