AS 2007 4551
Ordinanza dell'UFV (2/07) sulla definizione delle zone a rischio elevato per l'introduzione della peste aviaria classica in Svizzera
Ordinanza dell’UFV (2/07) sulla definizione delle zone a rischio elevato per l’introduzione della peste aviaria classica in Svizzera
del 28 settembre 2007
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria classica in Svizzera, ordina:
Art. 1 Zone a rischio Sono considerate zone a rischio le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si esten- dono intorno alle superfici e ai corsi d’acqua elencati nell’allegato.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007.
28 settembre 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
RS 916.403.11 1 RS 916.403.1
2007-2366 4551
Zone a rischio elevato per l’introduzione della peste aviaria classica. RU 2007 O dell’UFV
Allegato (art. 1)
Zone a rischio
Lago di Bienne Lago di Costanza (superiore e inferiore) Canale della Broye Lago Lemano Lago di Morat Lago di Neuchâtel Lago dei Quattro Cantoni Canale della Thielle Lago di Zurigo
4552