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AS 2007 4551

Ordinanza dell'UFV (2/07) sulla definizione delle zone a rischio elevato per l'introduzione della peste aviaria classica in Svizzera

Ordinanza dell’UFV (2/07) sulla definizione delle zone a rischio elevato per l’introduzione della peste aviaria classica in Svizzera

del 28 settembre 2007

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria classica in Svizzera, ordina:

Art. 1 Zone a rischio Sono considerate zone a rischio le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si esten- dono intorno alle superfici e ai corsi d’acqua elencati nell’allegato.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007.

28 settembre 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

RS 916.403.11 1 RS 916.403.1

2007-2366 4551

Zone a rischio elevato per l’introduzione della peste aviaria classica. RU 2007 O dell’UFV

Allegato (art. 1)

Zone a rischio

Lago di Bienne Lago di Costanza (superiore e inferiore) Canale della Broye Lago Lemano Lago di Morat Lago di Neuchâtel Lago dei Quattro Cantoni Canale della Thielle Lago di Zurigo

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