AS 2007 4635
Legge federale che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici
Legge federale che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici
del 23 marzo 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20061, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici
Art. 5 cpv. 6 6 La scheda può essere deposta nell’urna da terzi se tale procedura è ammessa dal diritto cantonale per le votazioni ed elezioni cantonali. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può far riempire la scheda secondo le sue istruzioni da un avente diritto di voto di sua scelta.
1bis Se un Cantone svolge da tempo senza panne e con successo sperimentazioni di voto elettronico, il Consiglio federale può, a sua domanda, autorizzarlo a proseguire le sperimentazioni per un periodo di tempo determinato. Può sottoporre l’auto- rizzazione a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e ponderate tutte le circo- stanze, limitare il voto elettronico a a luoghi, date o oggetti determinati.
3 Abrogato
Art. 11 cpv. 2 2 Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre let- teralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e refe- rendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche
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Modifica della legislazione federale in materia di diritti politici. LF RU 2007
soltanto se gli autori degli stessi dichiarano per scritto che tali fonti non hanno con- tenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di conte- nuto illecito.
Art. 34 Guida elettorale Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelle- ria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da con- segnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema.
Art. 47 cpv. 2 2 Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l’elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l’elezione è stata presentata all’autorità competente un’unica candidatura valida.
Art. 50 Cantoni con possibilità di elezione tacita 1 Se il diritto cantonale prevede la possibilità dell’elezione tacita, nei circondari ad elezione uninominale tutti i nomi dei candidati proposti in tempo utile sono prestam- pati sulla scheda. 2 L’elettore esprime il proprio voto contrassegnando di proprio pugno con una cro- cetta il candidato prescelto.
3 Sono nulli:
a. i voti espressi a candidati il cui nome non figura prestampato sulla scheda; b. le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati.
Art. 80 cpv. 2 2 Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell’iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un’iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammis- sibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un’iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).
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2. Legge federale del 19 dicembre 19753 sui diritti politici degli Svizzeri
all’estero
Art. 5 cpv. 2 Abrogato
Art. 5b Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero 1 Il Cantone stabilisce se il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero è tenuto cen- tralmente dall’amministrazione cantonale o dall’amministrazione della capitale can- tonale.
2 Possono essere tenuti cataloghi decentrati se:
a. sono armonizzati nell’intero Cantone e gestiti elettronicamente; o b. i dati sono trasmessi periodicamente per via elettronica a un catalogo eletto- rale centrale degli Svizzeri all’estero.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 marzo 2007 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2007.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
21 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 161.5 4 FF 2007 2093
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