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AS 2007 4655

Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria

Disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF)

Modifica del 24 settembre 2007

L’Ufficio federale dei trasporti ordina:

I Le disposizioni esecutive del 7 giugno 19991 dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria sono modificate come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. f

1 Il prezzo minimo comprende:

f. la parte relativa alla mantenuzione commisurata alle prestazioni degli impianti legati all’esercizio, alla mantenuzione, al sistema d’allarme e di salvataggio nella galleria ferroviaria, su un tratto di almeno 30 chilometri. La tariffa ammonta a fr. 2.– per treno/km.

Art. 4b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 settembre 2007 Fino all’8 dicembre 2007 la tariffa di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera f ammon- ta a fr. 1.31 per treno/km.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2007.

24 settembre 2007 Ufficio federale dei trasporti: Max Friedli

1 RS 742.122.4

2007-0886 4655

Disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2007

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