AS 2007 4659
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 12 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 3 lett. gbis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: gbis. la diarrea virale bovina;
Art. 5 lett. x Abrogata
Art. 68a Divieto di trasferimento 1 È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propaga- zione dell’epizoozia, è necessario impedire il loro trasferimento in un’altra azienda detentrice di animali.
2 È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.
Titolo prima dell’art. 174a Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)
Art. 174a Campo d’applicazione e diagnosi 1 Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro il virus BVD nei bovini (Bovinae). Gli articoli 174f–174h si applicano alle aziende detentrici di bovini che hanno attuato interamente il programma di eradicazione.
2 È diagnosticata la BVD quando è messo in evidenza il virus BVD mediante una
procedura autorizzata dall’Ufficio federale. 3 L’Ufficio federale emana disposizioni tecniche sui requisiti dei laboratori, sul prelievo di campioni e sui metodi di analisi.
1 RS 916.401
2007-2039 4659
Ordinanza sulle epizoozie RU 2007
Art. 174b Estivazione 2008 1 Le bovine che non hanno mai partorito possono essere introdotte in aziende pasto- rizie e d’estivazione (art. 7 e 9 dell’O del 7 dic. 19982 sulla terminologia agricola, OTerm) dove sono detenuti bovini di altre aziende detentrici di animali soltanto se sono risultate negative al test della BVD e se sono state identificate con uno speciale marchio auricolare. 2 Se dalle analisi risulta che un animale è infetto, il veterinario cantonale ne ordina la macellazione. 3 Il veterinario cantonale può estendere i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 anche alle aziende con pascoli comunitari (art. 8 OTerm) e ad animali di altre fasce d’età. Può inoltre prescrivere che i vitelli nati in aziende pastorizie, in aziende d’estivazione o in aziende con pascoli comunitari siano sottoposti al test della BVD.
4 Le perdite di animali causate dalla BVD non danno diritto a indennità ai sensi
dell’articolo 32 della legge.
Art. 174c Programma di eradicazione 1 Tutte le aziende detentrici di bovini devono essere sottoposte a un programma per eradicare la BVD. Il programma di eradicazione comprende una prima e una secon- da fase.
2 Sono escluse dai provvedimenti del programma di eradicazione le aziende de-
tentrici di animali dalle quali i bovini sono ceduti soltanto per consegna diretta al macello e nelle quali non sono nati vitelli (aziende che praticano esclusivamente l’ingrasso). Il veterinario cantonale garantisce che le aziende colpite cedano i loro bovini soltanto per macellazione diretta nei tre anni successivi all’avvio della prima fase. 3 Nelle aziende detentrici di animali in cui è stato avviato il programma di eradica- zione non possono essere introdotti bovini provenienti da aziende non ancora sotto- poste al programma. 4 Durante il programma di eradicazione, nei mercati e nelle esposizioni di bestiame soggetti all’obbligo di autorizzazione possono essere presentati soltanto i bovini risultati negativi al test della BVD.
5 L’Ufficio federale emana disposizioni tecniche sullo svolgimento del programma
di eradicazione.
6 Nell’ambito del programma di eradicazione non vengono versate indennità per
perdite di animali ai sensi dell’articolo 32 della legge.
Art. 174d Prima fase
1 La prima fase va dal 1° ottobre 2008 fino, al massimo, al 31 dicembre 2008. In
questo periodo il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti:
2 RS 910.91
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Ordinanza sulle epizoozie RU 2007
a. l’analisi virologica di tutti gli animali della specie bovina per la rilevazione del virus BVD da effettuare contemporaneamente su tutti gli animali del- l’azienda; b. il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali, dal prelievo dei campioni fino all’eliminazione degli animali infetti in base ai risultati di laboratorio; c. la macellazione di tutti gli animali infetti. 2 Sono esclusi dalle analisi i bovini sottoposti al test della BVD dopo il 1° luglio 2007 in un laboratorio riconosciuto a tal fine dall’Ufficio federale e identificati con un marchio auricolare speciale. 3 Se nella prima fase si riscontra un animale infetto, il veterinario cantonale dispone il divieto di trasferimento per tutte le bovine dell’azienda per le quali non può essere esclusa una gravidanza fino alla confutazione del sospetto di gravidanza o al termine della stessa.
Art. 174e Seconda fase 1 La seconda fase segue immediatamente la prima. Nella seconda fase il veterinario cantonale ordina che, fino al 1° ottobre 2009: a. tutti i vitelli neonati siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita e al divieto di trasferimento fin- ché l’analisi non sia risultata negativa; b. tutti gli animali nati morti siano sottoposti ad analisi virologica per la rileva- zione della BVD entro cinque giorni dalla nascita; c. tutti gli animali infetti siano macellati. 2 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che l’accertamento delle cause di aborto di cui all’articolo 129 capoverso 3 lettera a sia integrato da analisi virologiche o immunoistochimiche per la rilevazione della BVD. 3 Se l’analisi virologica di cui al capoverso 1 viene effettuata sulla base della cartila- gine auricolare, il prelievo di campioni può avvenire in concomitanza con l’identificazione dei vitelli da parte del detentore di animali. 4 Se nella seconda fase si riscontra un vitello infetto, il veterinario cantonale dispone il divieto di trasferimento per tutte le bovine dell’azienda per le quali non può essere esclusa una gravidanza fino alla confutazione del sospetto di gravidanza o al termine della stessa. I provvedimenti di cui al capoverso 1 continuano a essere adottati finché non sono stati esaminati tutti i vitelli dei bovini soggetti al divieto di trasferi- mento.
Art. 174f Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1 Tutte le aziende detentrici di animali che sono state sottoposte al programma di eradicazione sono riconosciute indenni da BVD. In caso di sospetto o di epizoozia, alle aziende colpite è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.
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Ordinanza sulle epizoozie RU 2007
2 Per sorvegliare la BVD, il veterinario cantonale ordina che fino al 31 dicembre 2010 tutti i vitelli e gli animali nati morti siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita. 3 Egli può inoltre ordinare che l’accertamento delle cause di aborto di cui all’artico- lo 129 capoverso 3 lettera a sia integrato da analisi virologiche o immunoistochimi- che per la rilevazione della BVD.
Art. 174g Caso di sospetto 1 In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini in questione: a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla confutazione del sospetto; b. l’esame di tutti gli animali sospetti. 2 Il sospetto è confutato quando l’analisi virologica di tutti gli animali esaminati è risultata negativa.
Art. 174h Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini infetta. Egli ordina inoltre: a. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti diretti delle femmine infette; b. le analisi necessarie per la rilevazione di altri vettori virali nell’azienda detentrice di animali; c. l’individuazione e l’analisi virologica della madre dell’animale infetto; d. l’individuazione dei bovini che sono entrati in contatto con l’animale infetto e per i quali non può essere esclusa una gravidanza; e. l’analisi virologica dei vitelli degli animali di cui alla lettera d entro cinque giorni dalla nascita; f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d fino alla confuta- zione del sospetto di gravidanza o al termine della stessa; g. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera e finché l’analisi virologica non sia risultata negativa. 2 Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena tutti gli animali infetti dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.
Art. 174i Vaccinazioni Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate a partire dall’avvio del programma di eradicazione.
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Ordinanza sulle epizoozie RU 2007
Art. 297 cpv. 1 lett. a Abrogata
Art. 301 cpv. 1 lett. i 1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: i. riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni d’inseminazione, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e le altre strutture o manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per esportare animali e prodotti animali. L’Ufficio fede- rale può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento in disposizioni tecniche.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. h e cpv. 3
1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:
h. stato sanitario riguardo alla BVD dell’animale della specie bovina e del- l’azienda detentrice di animali della specie bovina. 3 I dati di cui al capoverso 1 lettere g e h vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso 1 lettera h vanno notificati entro una settimana dal momento in cui i risultati di laboratorio sono noti. Art. 6 cpv. 1 1 La tracciabilità e lo stato sanitario di un singolo animale riguardo alla BVD, come pure lo stato sanitario dell’azienda detentrice di animali riguardo alla BVD possono essere consultati da chiunque. Art. 9 cpv. 1 1 I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati nonché la rispettiva tracciabilità e lo stato sanitario riguardo alla BVD.
3 RS 916.404
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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
12 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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