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AS 2007 4689

Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni

Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OelDI)

Modifica del 17 settembre 2007

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 30 gennaio 20021 concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici

Art. 1 Oggetto e scopo La presente ordinanza regola le esigenze d’ordine tecnico, organizzativo e procedu- rale riferite alla forza probatoria e al controllo di dati e informazioni (dati elettronici) creati per via elettronica o in maniera analoga secondo le disposizioni degli arti- coli 43 e 44 OLIVA.

Art. 2 cpv. 2–4 2 Sono considerate firme elettroniche ai sensi della presente ordinanza le firme elet- troniche avanzate secondo l’articolo 2 lettera b della legge del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica (FiEle) che soddisfano le condizioni seguenti: a. si fondano su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certifica- zione riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 FiEle conformemente ai doveri di cui alla sezione 5 FiEle e contengono le seguenti indicazioni:

1. il numero di serie,

2. il nome della persona fisica o giuridica che detiene la chiave per la veri-

fica della firma,

3. la chiave per la verifica della firma,

4. la durata della validità,

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5. il nome, lo Stato di domicilio e la firma elettronica avanzata del presta-

tore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato; b. rispettano le esigenze per la generazione di chiavi per la creazione e la veri- fica della firma di cui all’articolo 6 capoverso 1 FiEle nonché le esigenze per i dispositivi per la creazione di una firma di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere b e c FiEle. 3 Le firme elettroniche secondo l’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbli- gazioni3 sono equiparate alle firme di cui al capoverso 2, purché non contengano limitazioni che ne escludono l’utilizzazione ai fini della presente ordinanza. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare disposizioni d’ordine tecnico ed amministrativo per le firme e i certificati avanzati secondo il capoverso 2, segnatamente per la loro creazione, emissione e utilizzazione.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, c e d, cpv. 2 1 Le condizioni per la forza probatoria dei dati elettronici, richieste nell’articolo 43 capoverso 1 OLIVA, sono adempiute se: a. la sicurezza della trasmissione e della conservazione dei dati è garantita con firma elettronica; c. i dati elettronici, ultimata la trasmissione e al più tardi prima della loro uti- lizzazione, vengono esaminati mediante verifica della firma elettronica con riferimento all’integrità, autenticità e competenza per la firma, e il risultato viene documentato; d. la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma elettronica viene conservata con i dati assicurati; questo vale anche per il certificato emesso da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto conformemente alla lettera b, nella misura in cui tale certificato non è stato pubblicato; 2 I dati elettronici, che il destinatario della prestazione invia all’indirizzo del fornito- re delle prestazioni (p. es. emissioni di accrediti) o emette in nome e per conto del fornitore delle prestazioni (autofatturazione), necessitano di una conferma di rice- zione emessa da quest’ultimo. Questa conferma deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 e riferirsi chiaramente ai dati ricevuti.

Art. 5 cpv. 1 1 Per ogni sistema di elaborazione dei dati (p. es. sistema di contabilità) dev’essere allestita una documentazione sulla procedura. Per la strutturazione e l’estensione di questa documentazione valgono per analogia le disposizioni dell’articolo 4 capo- verso 1 dell’ordinanza del 24 aprile 20024 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (Olc).

3 RS 220 4 RS 221.431

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Art. 9 cpv. 5

5 I terzi intervenuti devono essere iscritti nel registro di commercio svizzero.

Art. 12 Disposizioni transitorie 1 Nella misura in cui al contribuente non è possibile farsi rilasciare certificati di cui all’articolo 2 capoverso 2 da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti con- formemente alla FiEle5, l’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta anche certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione che adempie comprovatamente e senza dubbi le condizioni per poter farsi riconoscere dall’orga- nismo di riconoscimento conformemente all’articolo 4 FiEle quando ne sarà giunto il momento. 2 I certificati che sono stati accettati dall’Amministrazione federale delle contribu- zioni in conformità del capoverso 1 conservano la loro validità ancora durante un anno a partire dal momento in cui è possibile domandare il rilascio di certificati di cui all’articolo 2 capoverso 2 a un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo l’articolo 3 FiEle.

Art. 13 Consultazione delle cerchie specializzate L’Amministrazione federale delle contribuzioni sorveglia regolarmente lo sviluppo tecnico nell’ambito dei dati elettronici rilevanti per la riscossione dell’imposta. Essa cura i necessari contatti con i principali utenti attivi di queste tecnologie, allo scopo di constatare tempestivamente la necessità di eventuali adattamenti al livello più recente delle tecnologie dell’informazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2007.

17 settembre 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

5 RS 943.03

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