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AS 2007 4695

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 12 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annual- mente a: franchi

a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti 650 b. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t 2200 c. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t 3300 d. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 18 t ma non superiore a 26 t 4400 e. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t 5000 f. per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h 11 g. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa 8

1 RS 641.811

2007-1672 4695

Ordinanza sul traffico pesante RU 2007

2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d’un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: franchi

a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobi- li, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile 22 eccedente 3,5 t b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltre- passano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t 11

Art. 8 cpv. 2 2 Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l’importo seguente: franchi

a. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi 24 b. per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi 37

Art. 11 cpv. 2

2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l’amministra-

zione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m3 di legname greggio trasportato. L’importo della restituzione può ammontare al massi- mo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.

Art. 14 cpv. 1

1 Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:

a. 3,07 centesimi per la categoria fiscale 1; b. 2,66 centesimi per la categoria fiscale 2; c. 2,26 centesimi per la categoria fiscale 3.

Art. 38 cpv. 4

4 La ripartizione e l’impiego dei mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in

seguito all’aumento della tassa a partire dal 2008 avviene conformemente all’articolo 14 della legge del 6 ottobre 20062 sul fondo infrastrutturale.

2 FF 2006 7247

Ordinanza sul traffico pesante RU 2007

Art. 62a Veicoli della categoria fiscale 2 Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria fiscale 2 (EURO 3) sono tassati secondo l’aliquota della categoria fiscale 3.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

12 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sul traffico pesante RU 2007

Allegato 1 (art. 14)

Categorie di tassa a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t) Categoria di tassa 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 o precedenti): La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 3):

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 88/77/CEE3 nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento ECE n. 494, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas) – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A

Categoria di tassa 3 (EURO 4, EUR0 5 o successivi):

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) e seguenti – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 2005/55/CE – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B

3 Secondo l’all. 2 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41); indirizzo Internet: www.admin.ch/ch/i/rs/c741_41.html.

4 Secondo l’all. 2 OETV.

Ordinanza sul traffico pesante RU 2007

b. Autoveicoli leggeri (peso totale ≤ 3,5 t) Categoria di tassa 1: La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2:

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A

Categoria di tassa 3:

Prescrizioni sui gas di scarico

– Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE – Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emen- damento 05, valori limite fissati alla riga B1

Ordinanza sul traffico pesante RU 2007