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AS 2007 4787

AS 2007 4787

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d ed e nonché cpv. 2 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è l’autorità competente della Confederazione in materia di polizia e di servizio d’informazione interno. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti: d. proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico; e. intrattenere e potenziare i contatti con i servizi d’informazione e le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale esteri e internazionali.

2 Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:

a. dirige il servizio d’informazione interno; b.–h. ex lettere a.–g. i. valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l’incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie.

Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1, d–i, cpv. 4, 5 e 11–15

1 Fedpol dirige:

a. gli Uffici centrali seguenti:

1. armi,

d. il centro nazionale di contatto con Europol; e. la Centrale d’allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;

1 RS 172.213.1

2007-1924 4787

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia RU 2007

f.–g. ex lettere e.–f. h. il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l’individuazione dell’abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d’indagine e l’analisi della cri- minalità su Internet (SCOCI); i. il centro di situazione e d’analisi in materia di servizio d’informazione della Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI. 4 Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna. 5 Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego. 11 Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso. 12 D’intesa con il DFAE, è responsabile dell’invio, dell’impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d’impartire istruzioni del capomissio- ne. 13 Contribuisce al rilevamento e alla valutazione dei dati importanti in materia di sicurezza in occasione dei controlli di sicurezza relativi alle persone. 14 Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa. 15 D’intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all’estero.

Art. 11 cpv. 1, 4 e 5 1 Fedpol è competente per pronunciare divieti d’entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consultazio- ne del DFAE, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale2 al Dipartimento; quest’ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale. 4 Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. 5 È responsabile della messa al sicuro, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza.

2 RS 101

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia RU 2007

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2007.

2 L’articolo 11 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia RU 2007